Secondo l’ordinanza qui allegata l’elevato numero di prestazioni gratuite rese nei confronti di terzi clienti e la relativa giustificazione addotta dal professionista di «rinuncia al compenso» sono elementi idonei a far ritenere inattendibile la contabilità e, conseguentemente, a consentire di procedere con l’accertamento fiscale. Nel caso di prestazioni rese dai professionisti nei confronti di società, si consiglia di conservare la documentazione societaria inerente (es. delibere che stabiliscono il compenso dell’amministratore, lo statuto, mastrini contabili di cassa o banca e quelli riferiti al professionista). Invece, per i privati la questione è più difficile: bisognerebbe predisporre lettere di incarico professionale ove, sin dall’inizio, il professionista dichiara per iscritto di rinunciare al compenso; una dichiarazione successiva potrebbe risultare poco convincente.
Related Posts
Articoli Recenti
-
Salva Casa – La Guida operativa18 Dic 2024
-
Patente a punti: la nuova Circolare dell’INL18 Dic 2024
Categorie
- Accordi e Convenzioni
- Altri Eventi
- Amministratori Immobiliari
- Bonus Edilizi
- Circolari Agenzia Entrate
- Circolari CNG
- Circolari Collegio Venezia
- Collegio
- Corsi Collegio Venezia
- Edilizia e Urbanistica
- Enti Pubblici
- Estimo e Conciliazione
- Fiscale e Tributario
- Giovani
- Istruzione e Formazione
- Lavoro Cerco
- Lavoro Offro
- Newsletter
- Primo Piano
- Professione Geometra
- Protezione Civile
- Sicurezza e Prevenzione Incendi
- Topografia Ambiente e Territorio