Per la nomina del responsabile unico del procedimento (Rup) nelle commissioni di gara l’amministrazione deve motivare l’insussistenza di ragioni ostative rispetto alle attività effettivamente e concretamente svolte dal Rup nell’ambito della specifica procedura di gara.
Lo afferma la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Calabria Catanzaro, sezione prima, del 4 aprile 2018 n. 815