E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 19 aprile 2018 del Ministero Economia e Finanze contenente l’aggiornamento dei coefficienti per il calcolo del valore di capannoni e fabbricati, che non risultano iscritti in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione, ai fini Imu e Tasi.
Fabbricati “D”
Gli immobili interessati dal decreto (di cui all’art. 5, comma 3, del dlgs 30 dicembre 1992, n. 504) sono i fabbricati:
- sforniti di rendita catastale
- classificabili nel gruppo “D” (capannoni, centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, centri commerciali)
- appartenenti ad imprese distintamente contabilizzati
In particolare, per fabbricati classificati nel gruppo catastale “D”, si intendono gli immobili non iscritti al catasto e, quindi, privi di rendita catastale, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.
Di seguito l’elenco degli immobili appartenenti al gruppo catastale “D”:
- D/1 Opifici
- D/2 Alberghi e pensioni (con fine di lucro)
- D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro)
- D/4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro)
- D/5 Istituto di credito,cambio e assicurazione (con fine di lucro)
- D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro)
- D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
- D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
- D/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio
- D/10 Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole (fabbricati rurali)
I coefficienti, a cosa servono
I coefficienti servono per determinare la base imponibile, ai fini del calcolo dei due tributi locali Imu e Tasi, degli immobili interamente posseduti da imprese che li hanno distintamente contabilizzati in bilancio.
Base imponibile Imu e Tasi
La determinazione della base imponibile ai fini Imu e Tasi, applicabile fino all’anno nel quale gli immobili sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, è quella prevista dall’art. 5, comma 3 del dlgs n. 504/1992.
Più precisamente, la base imponibile dei fabbricati, non iscritti in catasto e perciò senza rendita certa viene determinata ogni anno, fino all’attribuzione della rendita nel seguente modo: applicando al valore che risulta dalle scritture contabili al 1° gennaio (o alla data di acquisizione, se successiva), al lordo delle quote di ammortamento, applicando per ciascun anno di formazione i coefficienti di rivalutazione, oggetto di aggiornamento annuale.
Coefficienti di riferimento
I coefficienti di riferimento per calcolare Imu e Tasi per il 2018 sono i seguenti:
- per l’anno 2018 = 1,01
- per l’anno 2017 = 1,01
- per l’anno 2016: 1,01
- per l’anno 2015: 1,01
- per l’anno 2014: 1,01
- per l’anno 2013: 1,02
- per l’anno 2012: 1,04
- per l’anno 2011: 1,07
- per l’anno 2010: 1,09
- per l’anno 2009: 1,10
- per l’anno 2008: 1,14
- per l’anno 2007: 1,18
- per l’anno 2006: 1,22
- per l’anno 2005: 1,25
- per l’anno 2004: 1,32
- per l’anno 2003: 1,37
- per l’anno 2002: 1,42
- per l’anno 2001: 1,45
- per l’anno 2000: 1,50
- per l’anno 1999: 1,52
- per l’anno 1998: 1,54
- per l’anno 1997: 1,58
- per l’anno 1996: 1,63
- per l’anno 1995: 1,68
- per l’anno 1994: 1,73
- per l’anno 1993: 1,77
- per l’anno 1992: 1,79
- per l’anno 1991: 1,82
- per l’anno 1990: 1,91
- per l’anno 1989: 1,99
- per l’anno 1988: 2,08
- per l’anno 1987: 2,25
- per l’anno 1986: 2,43
- per l’anno 1985: 2,60
- per l’anno 1984: 2,77
- per l’anno 1983: 2,95
- per l’anno 1982 e anni precedenti: 3,12
Si allega copia del Decreto