La CNA ricorda che il DPR 74/2013 affida all’installatore, per quanto riguarda gli impianti nuovi, ed al manutentore, per gli impianti esistenti il compito di stabilire qualità e frequenza degli interventi di manutenzione sull’impianto termico. Ogni decisione in materia, però, deve essere in linea e coerente con l’intero quadro legislativo vigente per quello specifico impianto/apparecchio.
La Guida della CNA, elenca gli aspetti da considerare nella manutenzione degli impianti a seconda delle caratteristiche; ad esempio, per gli apparecchi termici a gas suggerisce di considerare il Regolamento (UE) 2016/426 circa i “requisiti essenziali” cui devono attenersi i fabbricanti degli apparecchi e l’individuazione dell’ “uso normale” da parte dell’utilizzatore finale.
Il tecnico, dichiarando che l’apparecchio può essere usato normalmente, richiama formalmente i contenuti di cui al Regolamento 2016/426 (in precedenza quelli del DPR 661/1996) per cui ne attesta la correttezza dell’installazione e rimanda al cliente il compito di far eseguire gli interventi di manutenzione secondo le istruzioni del fabbricante del proprio generatore di calore che assumono quindi carattere di cogenza. Il DM 37/2008 descrive gli obblighi cui è tenuto il proprietario dell’impianto. Anche per gli apparecchi a biomassa occorre rifarsi al DM 37/2008 per cui il tecnico, all’esito delle necessarie verifiche di sicurezza e funzionalità, dovrà rilasciare la Dichiarazione di Conformità alla “regola dell’arte” dell’impianto.
In questo caso la manutenzione dell’impianto di riscaldamento o dell’apparecchio devono essere eseguiti con periodicità regolare e secondo il libretto di uso e manutenzione, nonché nel rispetto delle prescrizioni di legge e/o regolamenti locali. In assenza di tali indicazioni si applicano le periodicità indicate a seconda della tipologia dell’impianto (ad esempio 2 anni per impianti a pellet con una potenza inferiore a 15kW, 1 anno per le caldaie ecc.).