E’ rilevante l’ordinanza n.10738 del 4 maggio 2018 (allegata alla presente) della Corte di Cassazione in tema di distanze legali, infatti “il proprietario che abbia costruito per primo può modificare la scelta originariamente fatta, in ordine alla distanza della sua costruzione rispetto al confine, avvalendosi di una delle facoltà a lui spettanti in virtù del diritto di prevenzione, a condizione che, nel frattempo, il vicino non abbia a sua volta costruito.”
In materia di distanze, il Codice Civile basa sul principio della prevenzione temporale ex artt. 873, 874, 875 e 877. Di fatto, il proprietario che costruisce per primo determina le distanze da osservare per le altre costruzioni da erigersi sui fondi vicini e ha quindi la possibilità di:
- costruire sul confine, con la conseguenza che il vicino potrà costruire in aderenza o in appoggio pagando la metà del valore del muro;
- costruire con distacco dal confine alla distanza di un metro e mezzo dallo stesso o a quella minore stabilita dai regolamenti locali, con la conseguenza che il vicino sarà costretto a costruire alla distanza stabilita dal codice civile o dagli strumenti urbanistici;
- costruire con distacco dal confine ad una distanza inferiore alla metà di quella totale prescritta per le costruzioni su fondi finitimi, salvo il diritto del vicino di avanzare la propria fabbrica fino a quella preesistente, pagando il valore del suolo.
I giudici di Cassazione hanno confermato il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui il vicino che abbia già realizzato una costruzione, adeguandosi alla scelta operata del preveniente “non può ritenersi obbligato ad uniformarsi ad una diversa successiva scelta del preveniente, perché quest’ultimo ha esaurito tutte le facoltà che il principio di prevenzione gli consente di esercitare“.