In tema di garanzia per gravi difetti dell’opera ai sensi dell’art. 1669 c.c., “il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause”.
A riguardo, tuttavia, si necessita di una precisazione. Il decorso del termine annuale di decadenza di cui all’art. 1669 c.c. per la denuncia dei difetti dell’opera non è sempre e necessariamente postergato all’esito di relazioni peritali laddove tali difetti siano di immediata percezione nella loro reale entità. In definitiva, è orientamento costante in giurisprudenza quello in guisa del quale il termine annuale previsto per la denuncia dei gravi difetti dell’opera stabilito dall’art. 1669 c.c., decorre dal giorno in cui il committente-appaltante-acquirente abbia raggiunto un apprezzabile grado di conoscenza obbiettiva (che può essere immediata quando i difetti sono ictu oculi ovvero derivante da apposita perizia) della gravità dei difetti stessi e della loro derivazione eziologica dalla imperfetta ed inesatta esecuzione dell’opera.
Si allega la Sentenza