I fabbricati collabenti iscritti in categoria catastale F/2 – ed in quanto tali privi di rendita catastale – sono esonerati dal prelievo comunale. Questa è la posizione espressa dalla Cassazione nella sentenza n. 17815 del 19 luglio 2017; la posizione dei giudici si poggia sulla constatazione che detti immobili non possono essere considerati aree fabbricabili in quanto il terreno sottostate è già stato utilizzato ai fini edificatori; né possono essere tassati quali fabbricati in quanto gli essi risultano privi di rendita catastale.
Si allega la sentenza