Il Consiglio Nazionale del Notariato ‘allarga’ notevolmente l’applicazione della disciplina fiscale di favore sugli atti preordinari per la trasformazione del territorio: per i nuovi suoli, quindi, il fisco è piuttosto leggero con imposta di registro fissa anche per i piani di recupero.
Queste e altre indicazioni sono contenute nello studio dedicato alle novità introdotte dal comma 88, art. 1, legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), che modificano e integrano l’art. 20 della legge 10/1977 in tema di atti destinati alla trasformazione del territorio.
L’agevolazione fiscale per i terreni trasformati
- l’imposta di registro da versare in misura fissa e l’esenzione dall’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale, per rinvio all’art. 32 del dpr 601/1973, si applica in maniera più estensiva rispetto al passato, con l’inclusione di tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio, posti in essere attraverso la sottoscrizione di accordi e/o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché su tutti gli atti di attuazione posti in esecuzione dei primi.
- l’applicazione del regime tributario agevolato, di cui al novellato art. 20 della legge 10/1977, può essere applicato anche a determinate fattispecie, come appunto gli atti posti in essere per dare esecuzione ai piani attuativi di dettaglio o gli atti attuativi di piani particolareggiati esecutivi e di piani di recupero, per i quali il previgente regime speciale risultava non più applicabile, grazie alla soppressione contenuta nel d.lgs. 23/2011;
- anche la prassi amministrativa (risoluzioni 3/T/2003, 251258/1987 e 127/E/2002) ha, da tempo, ammesso alla disciplina agevolata gli atti di assegnazione che non risultano estranei all’attuazione di programmi di edilizia residenziale.
I requisiti
Il Notariato sottolinea che deve comunque trattarsi di atti che esprimono la capacità di realizzare, direttamente e immediatamente, la trasformazione del territorio, così come disciplinata e prevista nell’accordo o nella convenzione sottoscritti dal privato e dall’ente pubblico, con la necessità che la detta connessione funzionale trovi fondamento e causa proprio nei citati atti.
Vengono infine passa analizzati numerosi atti, anche unilaterali, indicati dalla legge 10/1977 e da altre disposizioni vigenti, confermando l’applicazione del regime agevolato anche per tutte le convenzioni e atti individuati, in particolare, dall’art.40-bis della legge provinciale di Bolzano n. 13/1997, per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e/o riscossione, ai sensi delle disposizioni vigenti, o per i quali non sia stata emesse una sentenza passata in giudicato.
Il nuovo comma 3 dell’art. 20 della legge 10/1977, in effetti, dispone una parziale efficacia retroattiva, con la conseguenza che il regime fiscale agevolato deve ritenersi legittimamente applicabile anche agli atti e alle convenzioni adottati e posti in essere in forza a differenti legislazioni urbanistiche, con l’obiettivo di privilegiare una più ampia ed effettiva tutela della buona fede dei contribuenti.
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