Il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all’art. 633 del codice penale, è commesso da “chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto”. Si tratta di delitto punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

La condotta punita dall’articolo 633 c.p. si sostanzia, quindi, nell’invasione arbitraria e sine titulo di terreni o edifici altrui, con l’intenzione di occuparli o trarne altrimenti profitto. Non è necessario l’impiego della violenza ma è sufficiente, ai fini della configurabilità del fatto, che il soggetto agente agisca arbitrariamente. Soggetto attivopuò essere chiunque, non si tratta di un reato qualificato e può essere quindi commesso dalla generalità dei consociati.

L’elemento soggettivo del reato di invasione di terreni o edifici è rappresentato dal dolo specifico, ovverosia dalla volontà di occupare i predetti beni o di trarne altrimenti profitto, non essendo sufficiente solo la coscienza e la volontà di invaderli.

In alcune ipotesi, l’invasione di terreni o edifici è punita dal codice penale in maniera più severa rispetto a quanto visto sopra.

Si tratta del caso in cui il fatto sia commesso da più di cinque persone, di cui una palesemente armata, o da più di dieci persone, anche senza armi.

Per tale ipotesi è infatti prevista l’applicazione congiunta della reclusione e della multa (nei termini indicati per la fattispecie base), oltre che la procedibilità d’ufficio del reato.

A seguito dell’emanazione del decreto legge numero 113/2018 (cd. decreto sicurezza), poi, in tale ipotesi ai promotori e agli organizzatori dell’invasione si applica una pena ancora più aspra, che è quella della reclusione fino a quattro anni e della multa da 206 euro a 2.064 euro. Di conseguenza, nei confronti di tali soggetti è ora anche possibile applicare le misure cautelari diverse dal carcere e, nel caso in cui il fatto sia stato commesso da una persona sottoposta a misura di prevenzione o fino a tre anni dalla sua cessazione, aumentare ulteriormente la pena da un terzo alla metà e disporre la custodia cautelare in carcere.

Sempre in virtù delle modifiche apportate dal decreto sicurezza (questa volta al codice di procedura penale), nei confronti dei promotori e degli organizzatori dell’invasione di terreni o edifici è poi possibile fare ricorso alle intercettazioni (telefoniche, telematiche o ambientali).

In fase di sopralluoghi da parte dei tecnici, come ad esempio per le rettifiche di confine o la misurazione e/o rilevazione di terreni o altri tipi di fondi è opportuno prestare attenzione a restare sul suolo  del proprio cliente, onde evitare di dover subire la denuncia del confinante. E in casi di conflitti molto comuni, il livore ed i risentimenti dei proprietari di fondi limitrofi, non deve costituire un pericolo per il tecnico incaricato.

Il bene giuridico tutelato dall’articolo 633 del codice penale e per il quale la legge commina le predette sanzioni laddove si configuri la fattispecie delittuosa è l’integrità e l’inviolabilità della proprietà immobiliare.

Di conseguenza si può agevolmente ritenere che il delitto in esame vada ascritto nel novero dei delitti contro il patrimonio.

Nell’ipotesi base, l’invasione di terreni o edifici è punita a querela della persona offesa. Il giudizio penale può dunque essere incardinato solo a seguito della formale presentazione di un atto di denuncia / querela da parte della persona offesa, che consente all’autorità giudiziaria l’iscrizione della notizia di reato e dunque la procedibilità.

Come visto sopra, ci sono delle ipotesi aggravate per le quali non è necessaria la formalizzazione di una querela. Si tratta del caso in cui il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, o da più di dieci persone, anche senza armi. Per tali ipotesi si procede d’ufficio.

In ordine alla tutela apprestata dal legislatore la giurisprudenza, oltre alla proprietà, ha riconosciuto che deve essere tutelato anche il possesso, poiché “Il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui la norma di cui all’art. 633 c.p., comprende nella sua tutela non solo la proprietà, ma anche il possesso dei terreni e degli edifici, essendo diretta a salvaguardare quel rapporto di fatto che viene esercitato sugli immobili sia dal proprietario che da terzi. Infatti, con il termine “altrui” la norma medesima ha inteso tutelare non solo il diritto di proprietà, ma anche ogni altro rapporto con l’immobile di soggetto diverso dal proprietario, ma interessato allo stesso modo alla libertà e integrità del bene” (Cassazione penale n. 4823/2006).

In ordine alla definizione di invasione vale la pena ricordare che la Suprema Corte ha ritenuto che “l’invasione va vista come immissione in una situazione di fatto di cui, in precedenza, il soggetto agente non era titolare, anche se, eventualmente, titolare di una diversa situazione di fatto” (Cassazione penale, n. 36546/2015).

Si allega la giurisprudenza di merito e copia della Sentenza

GIURISPRUDENZA_ART_633_CP

Sentenza_20458_1