La partita IVA sopravvive al suo titolare sino a quando non viene incassata l’ultima parcella. Solo allora gli eredi potranno chiudere la partita IVA del professionista defunto. È quanto affermato nella risoluzione n. 34/E pubblicata l’11 marzo dall’Agenzia delle Entrate.
Il caso. L’erede di un professionista, deceduto nel mese di novembre 2018, si rivolge all’Amministrazione finanziaria per sapere come versare l’IVA sulle fatture con IVA differita non ancora incassate e sulle prestazioni non ancora fatturate, nell’eventualità che si debba comunque procedere entro sei mesi dalla morte a chiudere la partita IVA, come disposto dall’art. 35-bisd.p.r. n. 633/1972 .
Le indicazioni delle Entrate. Premesso un lungo excursus della giurisprudenza e della prassi in tema di cessazione dell’attività professionale, l’Amministrazione arriva a concludere che, in presenza di fatture da incassare o prestazioni da fatturare, «gli eredi non possono chiudere la partita IVA del professionista defunto sino a quando non viene incassata l’ultima parcella». Condividendo la soluzione prospettata dall’istante, l’Agenzia ritiene che sia ammissibile una deroga a quanto stabilito dall’art. 35-bis d.p.r. n. 633/1972 che dispone la chiusura della partita IVA del contribuente deceduto da parte degli eredi entro sei mesi dalla data della sua morte. «Una lettura sistematica dell’art. 35-bis del citato d.p.r.,» – spiegano dalle Entrate – «consente di applicare anche alla figura del professionista quanto disposto dal comma 2, secondo cui “Resta ferma la disciplina stabilita dal presente decreto per le operazioni effettuate, anche ai fini della liquidazione dell’azienda, dagli eredi dell’imprenditore”». «Resta, peraltro, salva per l’istante» – concludono le Entrate – «la possibilità anticipare la fatturazione delle prestazioni rese dal de cuius e di chiudere la partita IVA, salvo, in tale evenienza, computare nell’ultima dichiarazione annuale IVA “anche le operazioni indicate nel quinto comma dell’art. 6, per le quali non si è verificata l’esigibilità dell’imposta” (così l’art. 35, comma 4 del decreto IVA), ossia anticipare l’esigibilità rispetto al momento dell’effettivo incasso».
Si allega la Risoluzione 34/E