La Corte di Cassazione con la Sentenza n.15178 del 5 giugno 2019 ha sancito che la distanza minima di 10 metri vale anche se una soltanto delle pareti è finestrata, ed è indifferente se sia la nuova o quella preesistente; la distanza infatti va rispettata anche nei tratti non finestrati.

La norma dell’art. 9 del D.M. 2.4.1968, n. 1444, in materia di distanze fra fabbricati va interpretata nel senso che la distanza minima di dieci metri è richiesta anche nel caso che una sola delle pareti fronteggiantisi sia finestrata e che è indifferente se tale parete sia quella del nuovo edificio o quella dell’edificio preesistente, essendo sufficiente, per l’applicazione di tale distanza, che le finestre esistano in qualsiasi zona della parete contrapposta ad altro edificio, ancorché solo una parte di essa si trovi a distanza minore da quella prescritta.

Si allega la Sentenza

FIN_cassazione-sentenza-15178-2019