Entro il 22 luglio occorre effettuare il versamento dell’imposta di bollo relativo alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre 2019.
Nella gestione della fatturazione elettronica, l’emissione di un documento senza IVA, richiede l’assolvimento dell’imposta di bollo da parte di chi emette la fattura, come ad esempio nel caso di ricevimento di dichiarazione di intento oppure fatturazione di operazioni fuori campo IVA art 15 o esenti IVA art. 10, se l’ammontare addebitato senza Iva supera 77,47 euro.
Nel file della fattura elettronica occorre compilare i “Dati Bollo” valorizzando gli elementi Bollo virtuale e importo bollo, considerando che la fattura elettronica scartata da SdI si considera non emessa e, conseguentemente, in tali casi non sorgerà neppure il presupposto del tributo. Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre (DM 28/12/2018). A tal fine, l’Agenzia delle entrate rende noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (SdI) correttamente elaborate e non scartate cioè quelle per le quali il Sistema ha consegnato o messo a disposizione il file della fattura nel trimestre di riferimento. Il calcolo è riportato all’interno dell’area riservata del soggetto passivo IVA presente sul sito dell’Agenzia delle entrate (nell’Area Fatture e corrispettivi).
Il pagamento dell’imposta può essere effettuato: – mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure – utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate. I codici tributo, istituiti per il versamento da indicare nella sezione Erario, sono diversi per ogni singolo trimestre (Risoluzione 42 del 9 aprile 2019):
per il secondo trimestre il codice è 2522 ( Tipologia di operazione IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE ART. 6 DECRETO 17 GIUGNO 2014), per le SANZIONI è 2525 e 2526 per gli INTERESSI.
E se non è indicato il bollo sul file fattura?
L’Agenzia delle entrate (nella circolare 14/E del 17 giugno 2019, paragrafo 5) ricorda che, “secondo le regole generali contenute nel citato d.P.R. n. 642 del 1972, che «Sono obbligati in solido per il pagamento dell’imposta e delle eventuali sanzioni amministrative:
1) tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti;
2) tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell’art. 2, di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall’origine senza prima farlo munire del bollo prescritto. La parte a cui viene rimesso un atto, un documento o un registro, non in regola con le disposizioni del presente decreto, alla formazione del quale non abbia partecipato, è esente da qualsiasi responsabilità derivante dalle violazioni commesse ove, entro quindici giorni dalla data del ricevimento, lo presenti all’Ufficio del registro e provveda alla sua regolarizzazione col pagamento della sola imposta. In tal caso la violazione è accertata soltanto nei confronti del trasgressore» (così l’articolo 22).” Dal momento che l’emissione dei documenti tramite SdI costituisce già presentazione degli stessi all’Amministrazione, non risulta necessaria alcuna successiva ripresentazione, fermo restando il versamento dell’imposta (tramite modello F24) entro il quindicesimo giorno successivo alla ricezione. La regolarizzazione si renderà necessaria quando la fattura, sprovvista dell’indicazione voluta dall’articolo 6 del d.m. 17 giugno 2014 e dei “DatiBollo” (elementi 2.1.1.6.1 e 2.1.1.6.2 del tracciato xml) sia da assoggettare all’imposta.
A partire dal 1° gennaio 2020 l’agenzia delle entrate provvederà, con un meccanismo automatico, ad integrare le fatture che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo. Con apposito decreto verranno adottate le disposizioni di attuazione (articolo 12novies DL 34/2019 convertito in legge)
Si allega la circolare 14//E del 17 giugno 2019