Con l’ordinanza n. 2038/2019 la II sezione civile della Corte di Cassazione ha confermato la decisione di appello che – dichiarata la nullità del progetto predisposto da un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri ed architetti, pur se la progettazione e la direzione dei lavori delle strutture in cemento armato erano state poste in essere da un architetto – ha escluso la spettanza di qualsiasi compenso. Si è difatti precisato che l’esecuzione di una prestazione d’opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell’apposito albo previsto dalla legge dà luogo, ai sensi dell’ art. 2231 c.c., a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto, con conseguente non spettanza di alcun compenso per l’attività svolta; in particolare, non rileva in contrario la circostanza che il progetto dell’opera risulti redatto da altro professionista cui quello incaricato si sia al riguardo rivolto, poiché è proprio dal personale possesso del titolo abilitante da parte di quest’ultimo che dipende la validità del negozio.
Il caso sottoposto all’attenzione della Corte prende avvio dal deposito di un ricorso per decreto ingiuntivo proposto da un appaltatore nei confronti di una coppia di coniugi, al fine di ottenere il corrispettivo dovuto per l’esecuzione di lavori edili presso l’immobile di proprietà degli stessi. Gli intimati proponevano opposizione e, autorizzati alla chiamata in causa del geometra progettista e direttore dei lavori, chiedevano la condanna in solido dell’appaltatore e del geometra, deducendo la presenza di vizi e difetti dei lavori eseguiti, anche in violazione delle norme edilizie.
Il tribunale di Venezia – rideterminato il valore delle opere eseguite dall’appaltatore e riscontrati i denunciati vizi costruttivi e progettuali – revocava il decreto ingiuntivo e condannava i coniugi al pagamento dei compensi dovuti al progettista e all’appaltatore, scomputando l’importo sopportato dalla coppia per la riparazione dei vizi e per la sanatoria delle difformità.
La corte d’appello di Venezia, riformava la sentenza impugnata escludendo qualsiasi compenso per il geometra: secondo la corte, infatti, il Tribunale avrebbe dovuto rilevare la nullità del contratto stipulato con lo stesso in quanto, in qualità di direttore dei lavori, non era abilitato a progettare case di civile abitazione che necessitassero di opere di cemento armato. Ne derivava che il rapporto tra il geometra ed il cliente era da ritenersi radicalmente nullo, con esclusione di qualsiasi compenso spettante al geometra per l’opera svolta ai sensi dell’art. 2231 c.c..
Il geometra ricorreva in Cassazione, eccependo le conclusioni cui era giunta la corte di merito nel ritenere il contratto nullo, escludendo, conseguentemente, qualsiasi compenso.
In primo luogo, il ricorrente sosteneva come rientrerebbe nella competenza dei geometri anche la progettazione di costruzioni di cemento armato se tali costruzioni, sotto il profilo tecnico-qualitativo, siano compresi, per i problemi tecnici che implicano, nella loro competenza professionale.
In secondo luogo, il tecnico rilevava come, di fatto l’attività di progettazione e di direzione dei lavori delle strutture in cemento armato fosse stata eseguita, in accordo con i committenti, da un architetto che aveva assunto in modo esplicito, sia nei confronti del committente privato che della pubblica amministrazione, la responsabilità per tutti quei profili che nell’ottica della tutela della pubblica incolumità richiedono specificamente il suo intervento.
La Cassazione non ha condiviso le censure sollevate.
La Corte ricorda che, in base alle norme previste dal R.D. n. 274/1929 e n. 2229/1939, la competenza in materia di costruzioni civili che adottino strutture in cemento armato, sia pure di modeste dimensioni, è riservata agli ingegneri: la scelta del legislatore di escludere dalla competenza dei geometri la progettazione, direzione e vigilanza di opere che prevedono l’impiego di strutture in cemento armato è dettata da evidenti ragioni di pubblico interesse, per evitare pericoli di incolumità pubblica, sicché non vi sono margini di sorta, attesa la chiarezza e tassatività del precetto normativo, per consentire la realizzazione di siffatte opere anche ad altre figure professionali.
Ne consegue che, proprio in virtù delle limitate competenze attribuite ai geometri dalle norme previste dal R.D. n. 274/1929, deve ritenersi radicalmente nullo – in quanto contrario a norme imperative – il contratto di affidamento della direzione dei lavori di costruzioni civili ad un geometra, ove la progettazione richieda l’esecuzione, anche parziale, dei calcoli in cemento armato, trattandosi di attività demandata agli ingegneri.
In relazione al caso di specie, la decisione impugnata è immune da censure, posto che la corte d’appello, dopo aver accertato che l’edificio progettato dal ricorrente era destinato ad abitazione e richiedeva la realizzazione di opere in cemento armato, ha giustamente ritenuto la nullità del relativo contatto trattandosi di progetto redatto da un geometra in materia estranea alla relativa competenza professionale.
In relazione alla seconda censura formulata, relativa all’intervento di un architetto, la Corte ribadisce il principio per cui il progetto redatto da un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri è illegittimo, a nulla rilevando che sia stato controfirmato da altro professionista, il quale abbia eseguito i calcoli del cemento armato e diretto le relative opere: gli Ermellini evidenziano, infatti, che è il professionista competente che deve essere, altresì, titolare della progettazione, trattandosi di incombenze che devono essere inderogabilmente affidate dal committente al professionista abilitato secondo il proprio statuto professionale, sul quale gravano le relative responsabilità.
Ne deriva, anche sotto questo aspetto, la nullità del contratto sorto tra il geometra e il cliente, posto che – per giurisprudenza pacifica – l’esecuzione di una prestazione d’opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell’apposito albo previsto dalla legge, dà luogo a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, essendo irrilevante la circostanza che il progetto dell’opera realizzando risulti redatto da altro professionista in possesso del titolo abilitante. Alla nullità consegue, necessariamente, l’esclusione di qualsiasi compenso per l’opera svolta, ai sensi dell’art. 2231 c.c..
Compiute queste precisazioni, la Corte rigetta il ricorso.
Si allega copia della Sentenza