È diventata operativa la norma del Decreto Crescita che consente di monetizzare subito la detrazione fiscale per risparmio energetico, ottenendo dal venditore uno sconto immediato invece che aspettare di recuperare la detrazione in 10 anni.
Cosa cambia per il consumatore? Anziché pagare un importo di 100 euro, in caso di detrazione al 50%, se ne pagheranno solo 50. Il resto, corrispondente al valore dello sconto fiscale, sarà recuperato attraverso una procedura che è appena stata definita dall’Agenzia delle Entrate.
LE REGOLE – Lo sconto che si può ottenere è pari alla detrazione dall’imposta alla quale si avrebbe diritto per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico, in base alle spese sostenute entro il 31 dicembre di ciascun anno. L’importo è calcolato tenendo conto del costo da pagare comprensivo della somma non versata per effetto dello sconto. Il pagamento va effettuato con un bonifico dal quale deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita Iva del fornitore.
A fronte, ad esempio, di un impianto di climatizzazione da 1.400 euro, si otterrà una fattura a prezzo pieno, ma il bonifico da effettuare sarà solo di 700 euro. In questo modo anche chi non potrebbe beneficiare della detrazione perchè non ha capienza nell’Irpef può usufruire del vantaggio fiscale.
ECOBONUS E SISMABONUS – La possibilità dello sconto immediato riguarda sia gli interventi di risparmio energetico che quelli antisismici, compresi i lavori condominiali per i quali, sommando le due tipologie di lavori, è possibile ottenere un risparmio fiscale fino all’85%. Si può avere lo sconto al posto della detrazione nel caso di acquisto di immobili completamente ristrutturati da impresa.
L’agevolazione vale per tutte le zone a rischio sismico 1,2, e 3, e per tutte le tipologie di immobili abitativi o destinati ad attività d’impresa.
LA COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE – Per tutti gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico l’esercizio dell’opzione andrà comunicato all’Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.
Per gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari la comunicazione andrà effettuata dal soggetto che ha diritto alla detrazione direttamente dal sito dell’agenzia delle Entrate.
È disponibile un apposito modello (clicca qui per scaricarlo) sul quale andranno riportati oltre ai propri dati, la tipologia di intervento effettuato, l’importo complessivo della spesa sostenuta, l’ammontare del contributo richiesto (pari alla detrazione spettante), i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento, i dati del fornitore e il suo consenso. È probabile che i fornitori che decideranno di praticare lo sconto si attrezzeranno anche per mettere a disposizione dei clienti tutta la documentazione da compilare, in modo da avere la certezza del buon esito dell’operazione.
Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali la comunicazione è invece appannaggio dell’amministratore di condominio, mediante il flusso informativo utilizzato per trasmettere i dati necessari alla predisposizione della precompilata.
COSA DEVE FARE IL FORNITORE – Il fornitore dovrà recuperare lo sconto che ha praticato al suo cliente, come credito d’imposta compensabile tramite modello F24 a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello dell’invio della comunicazione da parte del cliente. In alternativa, potrà cederlo ai propri fornitori, ma non a banche e ad altri intermediari finanziari.
La possibilità di utilizzare immediatamente le somme anticipate dovrebbe consentire il successo dell’operazione. Chi decide di applicare lo sconto, infatti, non dovrà attendere tempi lunghi per poter utilizzare a sua volta la somma anticipata, e avrà ampie possibilità di “spendere” a sua volta queste somme considerando che la compensazione riguarda tutti i versamenti da effettuare con il modello F24, dall’Iva alle ritenute sullo stipendio dei dipendenti, ai contributi previdenziali. La compensazione sarà divisa in cinque rate annuali di pari importo.