L’ANCE (associazione nazionale costruttori edili) ha pubblicato un dossier contenente le ultime sentenze relative alla responsabilità nell’appalto per rovina, vizi e gravi difetti che possono manifestarsi nei dieci anni successivi all’esecuzione dell’intervento edilizio sull’immobile.
Ricordiamo che secondo l’articolo n. 1669 del codice Civile Rovina e difetti di cose immobili, tale responsabilità deve essere ascritta in via principale all’appaltatore.
Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta denunzia entro un anno dalla scoperta.
Si allega il dossier