I lavori di edilizia libera, che non richiedono più la SCIA possono essere compresi nella detrazione al 50% sulle ristrutturazioni: le due normative regolano infatti aspetti differenti, dunque i requisiti per l’agevolazione fiscale restano immutati. Se i lavori sono di manutenzione straordinaria o riguardano l’intero edificio restano detraibili: il chiarimento è arrivato dall’Agenzia delle Entrate, in risposta a specifico interpello 383/2019.
Il quesito riguardava interventi su infissi esterni con tinteggiatura ed opere correlate (impalcatura). Lavori considerati di manutenzione ordinaria ai fini delle autorizzazioni (edilizia libera senza SCIA) ma ammissibili a bonus fiscale perché – come spiega l’Agenzia delle Entrate – in base alla legge sulle detrazioni (articolo 16 bis del Tuir, Dpr 917/1986) si tratta manutenzione straordinaria.
Il punto fondamentale riguarda appunto la distinzione fra lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, codificata dall’articolo 3, comma 1, lettera a, del Dpr 380/2001.
- Manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture e opere necessarie a mantenere funzionanti gli impianti tecnologici esistenti, attraverso opere sostanzialmente di riparazione dell’esistente, o in ogni caso senza apportare modifiche.
Esempio: sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, senza modifica della tipologia di infisso.
- Manutenzione straordinaria: opere volte a rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, senza alterare volumi e cambiare destinazioni d’uso. Dunque, una categoria di intervento che «corrisponde al criterio dell’innovazione nel rispetto dell’immobile esistente».
Esempio: sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica di materiale o tipologia di infisso.
In sintesi, i passaggi per capire se gli interventi sono ammessi alla detrazione sono:
- Individuare se ricadono nella manutenzione ordinaria o straordinaria;
- Anche se la manutenzione è ordinaria la detrazione si applica se i lavori riguardano parti comuni di edifici condominiali (non spetta per interventi su singole unità abitative).
Altra cosa sono le norme per i titoli abilitativi ai lavori, semplificate con il Dpr 222/2016: i lavori realizzabili in edilizia libera senza CILA (comunicazione inizio lavori) sono quelli di manutenzione ordinaria, fra cui la sostituzione di infissi. In questo caso, le definizioni sono contenute in un Glossario Unico previsto dal DM Infrastrutture 2 marzo 2018, ma non hanno effetto sulla norma del Tuir che prevede le detrazioni.
In pratica, precisa l’Agenzia delle Entrate, le modifiche recate dal citato decreto non riguardano le definizioni degli interventi edilizi agevolati con l’articolo 16-bis del TUIR, e quindi non hanno effetto ai fini delle detrazioni. Quindi è possibile, come in effetti avviene nel caso in esame, che ci siano interventi considerati manutenzione ordinaria ai fini dell’edilizia libera e manutenzione straordinaria per l’applicazione delle detrazioni.
Si allega la Sentenza