Nel contratto di locazione può essere posta, legittimamente, la clausola che attribuisce al conduttore (inquilino) l’obbligo di farsi carico di ogni tassa, onere e tributo relativo all’immobile affittato, per tutta la durata del contratto.
Una clausola valida anche qualora si ponga a carico del conduttore l’imposta comunale sugli immobili (IMU), esonerando il locatore dagli stessi obblighi tributari. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6882/2019 che stravolge le regole sul pagamento dell’IMU in caso di locazione immobiliare.
I giudici hanno ritenuto che questo tipo di clausole non rappresenta una violazione delle norme imperative della Costituzione qualora siano concordate tra le parti come componente integrante la misura del canone locativo e non implichino che il tributo debba essere pagato da un soggetto diverso dal contribuente.
Il caso esaminato dai giudici riguardava una locazione commerciale, nel cui contratto era prevista una clausola la quale prevedeva che nel corso dell’intera durata del contratto il conduttore si sarebbe fatto carico di ogni tassa, imposta e onere relativo ai beni locati e al contratto stesso, tenendo conseguentemente manlevato il locatore relativamente agli stessi. La clausola prevedeva, inoltre, che il locatore provvedesse al pagamento delle tasse, imposte e oneri relativi al proprio reddito.
Clausola che era stata impugnata dall’inquilino con la motivazione di essere un soggetto diverso da quello obbligato (il proprietario) al quale veniva accollato l’onere tributario relativo all’ICI e all’IMU, in palese contrasto con il principio costituzionale (articolo 53) del concorso alla spesa pubblica in ragione della capacità contributiva e con l’articolo 79 della legge 392/1978. Le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che, per quanto riguarda le tasse sugli immobili, come IMU e ICI, il patto traslativo non è vietato da specifiche norma, a differenza di altre imposte come il bollo e le imposte dirette.Resta dunque valido quanto stabilito dalla precedente sentenza n. 6445/1985 secondo la quale questo tipo patto non rappresenta una traslazione dell’obbligo tributario, ma una “mera integrazione” del canone di locazione dovuto.