Ricorda la Cassazione che è il conduttore e non il terzo presente nell’abitazione, a rispondere dei danni causati all’immobile dall’incendio
Incendio nell’immobile locato? Risponde il conduttore non il terzo presente nell’abitazione, peraltro presente di tanto in tanto. Lo ha ricorda la Cassazione con la recente ordinanza n. 25779/2019.
La vicenda
A seguito di un incendio in un appartamento, probabilmente provocato da una macchina del caffè attaccata alla spina e lasciata accesa, la proprietaria chiamava ai danni sia l’inquilina che una donna, cui l’immobile veniva saltuariamente concesso per esercitarvi il mestiere di cartomante, che risultava presente al momento dell’evento.
Il tribunale dava ragione alla proprietaria e affermava la responsabilità sia della conduttrice (ex art. 1588 c.c.) che della cartomante (ex art. 2051 c.c.). Quest’ultima proponeva appello deducendo la propria estraneità ai fatti (oltre all’ammontare dei danni) e, vedendo rigettato il gravame, adiva la Cassazione.
Il ricorso
Tra le varie doglianze, la donna lamentava la violazione dell’art. 2051 c.c. obiettando di non poter essere considerata custode del bene ai sensi di quella norma, per via della temporanea e saltuaria disponibilità che ne aveva, su concessione della conduttrice. Né conseguentemente poteva ritenersi custode dell’impianto elettrico da cui era originato l’incendio, che, a sua detta, compete al proprietario locatore.
La decisione
Per gli Ermellini, il ricorso della cartomante è fondato e ha errato la corte a ritenere che il danno da incendio della cosa locata vada attribuito all’occupante, in quanto presente in quel momento nell’immobile, in ciò confermando la qualificazione della responsabilità di quest’ultima come responsabilità da custodia.
Una tesi erronea che, per la S.C., ha condotto “alla erronea attribuzione di responsabilità in capo alla ricorrente, che invece deve dirsene estranea”.
Va ricordato, infatti, si legge nell’ordinanza, “che l’art. 2051 c.c. attiene ai danni che la cosa provoca ai terzi, per difetto di custodia; invece si applica l’art. 1588 c.c. quando i danni sono provocati alla cosa ad opera di chi la detiene”.
È dunque “da escludersi, in primo luogo, che l’occupante dell’immobile cui il conduttore abbia concesso l’uso momentaneo o anche continuativo della cosa locata, possa rispondere nei confronti del locatore, se la cosa subisce un incendio, ai sensi dell’art. 2051 c.c., posto che, come detto, tale norma attiene esclusivamente ai danni causati dalla cosa ai terzi, e non già a quelli che il conduttore causa alla cosa stessa”.
Alla fattispecie, è riferibile, per contro, l’art. 1588 c.c. comma 2, “che rende il conduttore responsabile (nei riguardi del locatore) dell’incendio della cosa locata, anche se causato da persone che egli abbia ammesso, anche temporaneamente, all’uso o al godimento della cosa”.
Pertanto, “la responsabilità ricade sul conduttore, essendo imputabile a lui la scelta di consentire l’uso della cosa a terzi, ed ovviamente nella misura in cui egli vi abbia, per l’appunto, acconsentito, ed il godimento da parte di terzi non sia avvenuto senza il suo consenso o contro la sua volontà”.
Risulta pacifico, tra l’altro, osservano infine dal Palazzaccio, che la cartomante utilizzava, saltuariamente, l’immobile, con il consenso della conduttrice, “che deve dunque ritenersi l’unica responsabile del danno subito dalla locatrice per l’incendio del bene locato”.
Da qui l’accoglimento del ricorso.
Ordinanza n.25779/2019 della III Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione