Con la Risposta n. 481/2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in merito alla cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante prevista per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus) di parti comuni di edifici condominiali (art. 14, comma 2-ter del D.L. n. 63 del 2013), con particolare riferimento alla possibilità di acquisire, unitamente agli altri comproprietari di un’unità abitativa facente parte di un condominio, il credito corrispondente alla detrazione spettante prevista per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni di edifici di un altro condomino. Negativa è stata la risposta del Fisco che chiarisce che il credito non può essere ceduto ad una pluralità di persone.
La possibilità di cedere il credito dell’Ecobonus è regolata dal’art. 1, comma 2, lett. a), n. 3), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) e riguarda le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessino l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo nonché per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015. I condomini possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione (pari, rispettivamente, al 70% o al 75% delle spese sostenute) ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito, ma non agli istituti di credito ed intermediari finanziari.
Successivamente, il decreto legge n. 50/2017 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la cessione del credito a favore di altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito, anche da parte dei soggetti incapienti, ovvero che ricadono nella cosiddetta no tax area.
Con la circolare n. 11/E del 2018 le Entrate hanno chiarito l’ambito applicativo della cessione del credito precisando che per soggetti privati cessionari devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Il Fisco ricorda poi che il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017 al punto 3.2 prevede che:
“Il condomino può cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, […] per la quota a lui imputabile.”
E al successivo punto 3.3 che:
Il cessionario può cedere, in tutto o in parte, il credito d’imposta acquisito solo dopo che tale credito è divenuto disponibile. Le Entrate fanno notare che si parla di cessionario della detrazione al singolare e che la detrazione non può essere oggetto di frazionamento, ovvero ogni singolo condomino può cedere solo l’intera detrazione. Tutto questo porta a ritenere che, all’atto della prima cessione, la detrazione debba essere ceduta ad un solo soggetto (cessionario), dunque solo uno dei comproprietari dell’unità abitativa in condominio, nel rispetto delle modalità previste, potrà ricevere sotto forma di credito d’imposta la detrazione spettante ad un altro condomino per le spese da questi sostenute per interventi di riqualificazione energetica, che poi potrà cedere, in tutto o in parte, il credito acquisito ad altri soggetti privati, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Si allega la Risposta dell’Agenzia delle Entrate