Il Consiglio Nazionale Forense conferma la compatibilità tra la professione di avvocato e l’attività di Amministratore di Condominio

Non c’è incompatibilità tra l’esercizio della professione forense e l’attività di amministratore di condominio anche dopo la legge n. 4/2013. È quanto ha affermato il Consiglio Nazionale Forense nel recente parere n. 36/2019 rispondendo ad apposito quesito formulato dal Coa di Arezzo.

Il quesito

Nello specifico, il Coa si interrogava in merito alla compatibilità tra l’esercizio della professione forense e l’attività di amministratore di condominio e sull’eventuale incidenza della legge n. 4/2013 in materia di professioni non regolamentate.

Il parere del Cnf

Il Cnf con il parere in commento ribadisce di avere già escluso (con parere n. 36 del 2017) “che l’eventuale iscrizione ad una delle associazioni professionali di cui alla legge n. 4/2013 configuri una causa di incompatibilità con l’iscrizione nell’albo degli avvocati, rientrando piuttosto nella libertà associativa dell’avvocato che, peraltro, ben potrebbe svolgere l’attività di cui all’oggetto della associazione anche senza esservi iscritto (essendo la costituzione dell’associazione meramente eventuale e non sussistendo alcun vincolo di rappresentanza esclusiva)”.

Al contempo, afferma il Consiglio, “la contemporanea iscrizione ad un albo professionale per gli esercenti una professione non organizzata in ordini o collegi è espressamente presupposta dalla legge n. 4/2013, all’art. 2, comma 6”. Per cui, ha concluso il Cnf, “il contenuto del parere n. 23/2013, che ha ritenuto la compatibilità tra l’esercizio della professione forense e l’attività di amministratore di condominio, deve essere mantenuto fermo”.

Le macroaree di incompatibilità

Nel parere n. 23/2013, il Cnf aveva elencato le sole “quattro macroaree di incompatibilità con la professione di avvocato” previste dall’art. 18 della l. 247/2012.

E precisamente:

“a) l’esercizio di qualsiasi attività (diversa da quella forense) di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, fatte salve le attività espressamente escluse dal divieto (di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, di notaio), mentre è consentita l’iscrizione nell’albo dei commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili, o nell’albo dei consulenti del lavoro;

  1. b) l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio, o in nome o per conto altrui (fatta salva l’assunzione di incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali, o in procedure di crisi d’impresa);
  2. c) l’assunzione della qualità di socio illimitatamente responsabile, o di amministratore, di società di persone, aventi quali finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico, o consigliere delegato di società di capitali anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente del consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione, a meno che l’oggetto dell’attività della società sia limitato esclusivamente all’amministrazione di beni personali, o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;
  3. d) l’esercizio di attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato”