La servitù attiva, come diritto accessorio, secondo la Cassazione n. 29224/2019 si trasferisce necessariamente all’avente causa dell’originario titolare del fondo dominante con il trasferimento di quest’ultimo, senza che sia necessaria la trascrizione e senza che occorra una manifestazione di volontà contrattuale ad hoc (quale una specifica clausola contenuta nell’atto di trasferimento del fondo), e perfino nel caso che l’acquirente ne ignori l’esistenza.
La servitù volontariamente costituita, per essere opponibile all’avente causa dell’originario proprietario del fondo servente, deve essere stata trascritta o espressamente menzionata nell’atto di trasferimento al terzo del fondo medesimo, rimanendo, altrimenti, vincolante solo tra le parti: tale principio si riferisce alla problematica dell’opponibilità di servitù non trascritta (o richiamata nel titolo successivo) all’avente causa dell’originario titolare del fondo servente.
Si allega la Sentenza