Al progettista cui viene revocato l’incarico, per ragioni indipendenti dal suo operato, ha diritto al pagamento del compenso per intero più un risarcimento. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 451/2020.
I giudici hanno preso come riferimento la Legge 143/1949, che regolava le tariffe e gli onorari per le prestazioni professionali di architetti e ingegneri, poi abrogate dalle successive norme sulla liberalizzazione. L’articolo 10, ancora in vigore, prevede che la sospensione per qualsiasi motivo dell’incarico dato al professionista non esime il committente dall’obbligo di corrispondere l’onorario per intero. Secondo l’articolo 18 della stessa norma, anch’esso vigente, in caso di sospensione delle prestazioni parziali, cioè che non seguono tutta la realizzazione dell’opera (come quelle affidate all’architetto), il professionista ha diritto ad una maggiorazione del 25% come risarcimento. Il diritto al risarcimento, si legge nella sentenza, spetta anche in caso di recesso del committente.
Si allega la Sentenza