Con la conversione in legge del decreto fiscale (L. 157/2019) sono stati modificati i termini per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti. Nel caso in cui gli importi dovuti non superino il limite annuo di 1.000 euro, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti semestrali, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.
Pertanto, a partire dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2020, se l’importo annuo non supera 1.000 euro, il versamento dell’imposta di bollo potrà essere effettuato in due rate semestrali con scadenza: 16 giugno e 16 dicembre di ciascun anno.
Quando l’importo annuo supera la cifra indicata, i termini di versamento rimangono invariati, vale a dire trimestralmente, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre: 20 aprile 2020 per il primo trimestre, 20 luglio 2020 per il secondo trimestre, 20 ottobre 2020 per il terzo trimestre ed infine 20 gennaio 2021 per l’ultimo trimestre.