Con il provvedimento n. 27762/2020 l’Agenzia dell’Entrate ha comunicato che sono stati approvati i 175 modelli, e le relative istruzioni, che dovranno essere presentati dai contribuenti soggetti agli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ossia coloro che nel 2019 hanno esercitato attività nel settore:
- dell’agricoltura;
- delle manifatture;
- dei servizi;
- delle attività professionali;
- del commercio.
I nuovi modelli ISA costituiscono parte integrante della dichiarazione da presentare insieme ai modelli Redditi 2020. Una volta compilati, i modelli vanno trasmessi all’Agenzia delle Entrate in via telematica insieme alla dichiarazione dei redditi, usufruendo dei canali Entratel o Fisconline, oppure incaricando un intermediario abilitato.
Oltre ad approvare i nuovi indici, il provvedimento:
- individua i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Isa per il periodo di imposta 2020;
- definisce le modalità di acquisizione delle cosiddette “precalcolate ISA 2020”, ovvero gli ulteriori dati necessari per l’applicazione degli Indici per il periodo d’imposta 2019;
- definisce il programma delle elaborazioni degli ISA applicabili a partire dal periodo d’imposta 2020.
Questo provvedimento dunque anticipa ai contribuenti molti elementi necessari all’applicazione degli ISA per il 2019 e in parte per il 2020. Per i professionisti bisogna fare riferimento ai nuovi ISA, approvati con il dm 24 dicembre 2019.
Il dm 24 dicembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha approvato i nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali. Si tratta dei nuovi ISA, ossia i parametri per la verifica della normalità e coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti al posto degli studi di settore.
I nuovi indici, che modificano quelli approvati con il dm 28 dicembre 2018, si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e modificano i precedenti indici per adeguarsi meglio alle specificità territoriali.Per tener conto delle diversità territoriali e quindi delle possibili differenze dei risultati economici legate al luogo di svolgimento dell’attività, nella definizione degli ISA sono stati utilizzati i risultati di studi che diversificano il territorio nazionale in base a degli indicatori specifici, ad esempio:
- il livello dei canoni di locazione degli immobili, che incide in modo diverso a seconda della città in cui è localizzata l’attività;
- il livello delle quotazioni immobiliari;
- il livello di benessere e il grado di sviluppo economico della zona in cui si svolge l’attività professionale o di impresa.
Tra i nuovi quelli relativi a:
- BG69U – Costruzioni;
- BK02U – Attività degli studi di ingegneria;
- BK03U – Attività tecniche svolte da geometri;
- BK08U – Attività dei disegnatori tecnici (esercenti attività di impresa);
- BK08U – Attività dei disegnatori tecnici (esercenti arti e professioni);
- BK17U – Periti industriali;
- BK18U – Attività degli studi di architettura.
ISA, cosa sono? Con l’istituzione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), introdotti dal dl n. 50/2017 e diventati obbligatori per il periodo d’imposta 2018, l’Agenzia delle Entrate vuole favorire l’assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l’emersione spontanea di redditi imponibili.
Gli ISA attribuiscono ai contribuenti un voto da 1 a 10, una sorta di giudizio in merito all’affidabilità fiscale basato su diversi parametri; lo scopo è quello di creare un dialogo tra fisco e contribuenti, incentivando l’emersione spontanea dei redditi imponibili. Nel dettaglio, gli indici sono indicatori che, misurando attraverso un metodo statistico-economico, dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta, forniscono una sintesi di valori tramite la quale sarà possibile verificare la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti. Il riscontro trasparente della correttezza dei comportamenti fiscali consentirà di individuare i contribuenti che, risultando “affidabili”, avranno accesso a significativi benefici premiali.
Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale si applicano ai contribuenti che esercitano in modo prevalente le attività professionali o di impresa descritte. In caso di esercizio di più attività professionali o di impresa, per l’applicazione degli ISA si considera l’attività prevalente, cioè quella da cui deriva, nel corso del periodo d’imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi.
Il decreto indica le modalità di calcolo del coefficiente individuale. Sulla base degli indici approvati con le metodologie descritte, si ottiene, per ogni contribuente, il grado di affidabilità fiscale che viene espresso da 1 a 10.
Non tutti i professionisti sono soggetti agli ISA. Sono esclusi ad esempio:
- chi si avvale del regime forfetario;
- i contribuenti che esercitano due o più attività non rientranti nello stesso indice, qualora i ricavi derivanti dall’attività non rientrante tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità superino il 30% dell’ammontare totale dei ricavi.
Si allega il provvedimento n. 27762/2020 e bozza ISA