Con la sentenza n. 5172/2016 la Corte di Cassazione, sez. Tributaria Civile, ha stabilito che se il contribuente indica nella dichiarazione il diritto al rimborso IVA, tale diritto deve essere assoggettato al termine di prescrizione ordinario decennale e non a quello biennale.
Nel caso in esame il contribuente aveva presentato la dichiarazione IVA contenente l’esposizione “a rimborso” di un credito d’imposta e di una ulteriore eccedenza da utilizzare in compensazione nell’anno successivo. Tuttavia nella dichiarazione per l’anno successivo, per errore il credito verso l’Erario era utilizzato in minore misura, quindi il contribuente aveva richiesto il rimborso dell’eccedenza. Domanda respinta dall’Ufficio con la motivazione che era ormai decorso il termine biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art.21, comma 2.
Secondo il giudice territoriale, la domanda di rimborso era stata invece presentata entro il termine decennale di prescrizione di cui all’art. 2946 del Codice Civile. Il conseguente ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate in Cassazione è stato ritenuto infondato dai giudici di legittimità che hanno così dato continuità all’orientamento ribadito dalla sentenza della Cassazione n. 6684/2015. In sostanza, in tema di IVA, deve tenersi distinta la domanda di rimborso o restituzione del credito d’imposta maturato dal contribuente, da considerarsi già presentata con compilazione nella dichiarazione annuale del quadro relativo che configura formale esercizio del diritto, rispetto alla presentazione del modello apposito (VR), che costituisce solo presupposto per l’esigibilità del credito (art. 38 , comma 1, del d.P.R. n. 633/1972) e, dunque, adempimento per dar inizio al procedimento di esecuzione del rimborso.
Per questo motivo, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso, a questo non può applicarsi il termine biennale di decadenza ma va applicato quello di prescrizione ordinario decennale.
Di rilievo quindi le conseguenze pratiche della sentenza. Riepilogando secondo l’interpretazione – da ritenersi ormai consolidata – offerta dalla Cassazione (e che potrebbe determinare anche ipotesi di responsabilità aggravata dell’Erarioex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c. ove insistesse sulla tesi ormai disattesa dalla giurisprudenza di legittimità), in tema di rimborso del credito IVA, deve tenersi distinta:
– la domanda di rimborso o restituzione del credito d’imposta maturato dal contribuente, da considerarsi già presentata con compilazione nella dichiarazione annuale del quadro relativo che configura formale esercizio del diritto;
– rispetto alla presentazione altresì del modello apposito (VR), che costituisce solo presupposto per l’esigibilità del credito e, dunque, adempimento per dar inizio al procedimento di esecuzione del rimborso.
Ne consegue, per gli Ermellini, che, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso, esso non può considerarsi assoggettato al termine biennale di decadenza previsto ma solo a quello di prescrizione ordinario decennale.
Si allega copia della Sentenza