Nasce l’Utenza Unica Telematica per gli adempimenti fiscali degli Amministratori di Condominio.
A darne notizia l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 10/2020 che illustra le nuove modalità per semplificare le procedure per gli amministratori che seguono molti condomini, per i quali è necessario trasmettere le dichiarazioni richieste (ad es. Certificazioni Uniche, modelli 770).
La ratio dell’utenza unica telematica
Attualmente, gli amministratori effettuano le trasmissioni delle dichiarazioni e delle comunicazioni tramite gli intermediari ovvero direttamente, in qualità i gestori o di incaricati della trasmissione telematica per il condominio stesso utilizzando l’utenza propria di ciascun condominio.
Tuttavia, in presenza di un consistente numero di condomini amministrati, prende atto l’agenzia, la trasmissione diretta da parte del rappresentante presenta la difficoltà doversi accreditare ai sistemi telematici tante volte quanti sono i condomini cui si riferiscono le operazioni da effettuare.
Per cui, al fine di superare tali difficoltà, nello stesso tempo, tener conto che l’amministratore riveste la qualifica di rappresentante del condominio, è consentito effettuare la trasmissione delle dichiarazioni dei condomini per i quali ricopre la carica di rappresentante, mediante l’utilizzo di una unica utenza telematica attribuita all’amministratore di condominio.
Le istruzioni
La sussistenza dell’associazione tra l’amministratore e il condominio è verificata sulla base dei dati presenti in Anagrafe tributaria desunti dai modelli AA5 e AA7 presentati dagli interessati al momento della registrazione, purché l condominio sia registrato con la natura giuridica 51 (Condomini) e il rappresentante con il codice carica 13 (amministratore).
Per i condomini in possesso di partita IVA, spiegano le Entrate, è necessario che il rappresentante sia registrato con codice carica 1 (Rappresentante legale).
I condomini che non risultano registrati correttamente possono variare i propri dati presentando un modello AA5 (o AA7 in caso di soggetto con partita IVA attiva).
Inoltre, fa presente il fisco, con la nuova utenza telematica attribuita all’amministratore di condominio è possibile effettuare, altresì tutte le comunicazioni già in carico direttamente agli amministratori di condominio come, ad esempio, quelle previste dall’art. 2 del decreto Mef 1 dicembre 2016, ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata, contenente i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Resta inteso che la cessazione dall’incarico di amministratore determina la revoca dell’utenza telematica e rimane ferma la possibilità per gli amministratori di continuare a trasmettere dichiarazioni e comunicazioni con le metodologie attuali.
Scarica la risoluzione n. 10/2020 dell’Agenzia delle Entrate