Chi sta pagando un mutuo e si trovasse in difficoltà in seguito all’attuale situazione di emergenza Covid-19, può richiedere la sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi. Il provvedimento, previsto dai decreti legge n.9 e n.18 di marzo 2020 non è tuttavia valido per tutti i mutuatari, ma è riservato a precise categorie di soggetti. Il DL del 25/03/2020 (Decreto attuativo dei DL n.9 e n.18 del 2020) ha poi stabilito le modalità di attuazione della sospensione delle rate.
CHI PUÒ RICHIEDERE LA SOSPENSIONE DELLE RATE Il decreto 9/2020 del 2 marzo aveva già stabilito che la sospensione poteva essere richiesta dai mutuatari che avessero subito una sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni consecutivi o una riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione pari almeno al 20% dell’orario complessivo. La durata massima della sospensione sarà commisurata alla durata della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro.
Il successivo decreto legge “Cura Italia” del 17 marzo 2020, n. 18, allarga la platea dei beneficiari ai lavoratori autonomi che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 o nel minor lasso di tempo intercorso tra la data della domanda e la predetta data, un calo superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività a seguito delle disposizioni delle Autorità per l’emergenza Coronavirus.
Inoltre, è stata eliminata la soglia dei 30.000 euro di reddito, per cui non sarà più necessario presentare il modello ISEE.
Ecco allora l’elenco in breve dei soggetti che possono farne richiesta:
- lavoratori dipendenti (a tempo determinato o indeterminato) in cassa integrazione o licenziati;
- collaboratori in possesso dei documenti che comprovano la sospensione dal lavoro;
- lavoratori autonomi e liberi professionisti in grado di autocertificare una riduzione del fatturato superiore al 33% dal 21/2/2020 alla data della domanda e comunque nell’ultimo trimestre.
LE CONDIZIONI RELATIVE AL MUTUO E ALL’IMMOBILE Per accedere alla sospensione delle rate, è necessario che l’immobile sul quale grava il mutuo sia dichiarato prima casa, che non abbia un valore superiore ai 250.000 euro e che il mutuo sia in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda. È consentito chiedere la sospensione anche se si è già in ritardo nel pagamento delle relative rate, purché lo stesso ritardo non superi i 90 giorni consecutivi.
LA GARANZIA DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ PRIMA CASA A garantire per tutti coloro che potranno usufruire della sospensione del mutuo è il Fondo di solidarietà per i mutui prima casa istituito con la legge 244/2007 presso il ministero dell’Economia e gestito da Consap Spa. Lo stesso Fondo metterà a disposizione delle banche il 50% della quota di interessi non corrisposti durante il periodo di sospensione, mentre il restante 50% degli interessi dovrà essere corrisposto dagli intestatari del mutuo alla fine del periodo, spalmato sulla somma restante.Nel frattempo sono stati stanziati i soldi da destinare al fondo dedicato: 400 milioni di euro in più per coprire le nuove categorie oltre ai 25 milioni di residui già presenti, che andranno a dare ossigeno a ben 3 milioni di lavoratori che hanno perso il lavoro e altri 3,6 milioni impiegati in settori produttivi a grave rischio chiusura “indotta”.
COSA ACCADE ALLA FINE DEL PERIODO DI SOSPENSIONE? Le rate non corrisposte durante il periodo di sospensione dovranno essere versate in seguito dal mutuatario, al termine di quel periodo e a partire dalla quota capitale, secondo i nuovi tassi di interesse. Il piano di ammortamento si allungherà così di un periodo pari a quello della sospensione. Va da sé che la maggiore convenienza a sospendere il pagamento delle rate del mutuo sarà per i mutui di vecchia data, perché quando si è avanti nel piano di ammortamento buona parte degli interessi sono stati già corrisposti e le rate saranno costituite prevalentemente da una quota capitale.
QUALI DOCUMENTI PREPARARE Come visto sopra, non sarà necessario presentare il modello ISEE, ma tutti coloro che si troveranno in difficoltà potranno accedere alla sospensione. Tuttavia sarà necessario documentare la condizione richiesta:
– per gli autonomi, con un’autocertificazione su un modulo apposito e sotto la propria responsabilità;
– per i lavoratori dipendenti e parasubordinati, una dichiarazione dell’azienda o del datore di lavoro che attesti la loro nuova condizione.
Attualmente si attende un aggiornamento al decreto che indichi la riduzione minima del lavoro necessaria per accedere al Fondo, mentre non è escluso che si allarghi ulteriormente la platea dei beneficiari.
A CHI PRESENTARE LA DOMANDA La domanda di sospensione delle rate del mutuo va presentata alla stessa banca erogatrice del finanziamento, compilando il modulo ufficiale aggiornato in data 30 marzo 2020 con una versione semplificata rispetto al modello precedente, disponibile sul portale Consap (allegato comunque alla presente). Sarà poi necessario allegare la documentazione necessaria ad attestare il verificarsi delle condizioni. La banca inoltra poi l’istanza alla Consap, che fa le sue verifiche e rilascia entro 15 giorni lavorativi il nulla osta.
Prima di poter fare domanda sarà necessario attendere qualche settimana, sempre per gli aggiornamenti che chiariranno i dettagli delle modalità attuative delle nuove disposizioni.
MUOVERSI IN ANTICIPO E RISPARMIARE GRAZIE ALLA SURROGA Siamo in una situazione non prevista e del tutto straordinaria, ma nell’arco della lunga durata di un mutuo sono tanti gli imprevisti in cui ci si può imbattere. È di centrale importanza quindi, anche per tutti coloro che non si trovano nella condizione di dover chiedere la sospensione del mutuo, valutare come si può andare a risparmiare sulla rata del mutuo con una surroga, l’operazione che consente di traslocare il finanziamento presso un’altra banca con condizioni migliorative in termini, ad esempio, di tasso di interesse e durata del mutuo. I cali anche recenti del costo del denaro tengono i tassi di interesse sui minimi storici di sempre, che permettono ad esempio di ottenere un mutuo di surroga a tasso fisso per 15 oppure 25 anni al tasso rispettivamente dello 0,40% e dello 0,70%, con la possibilità quindi di importanti risparmi sugli interessi passivi.
Considerando un mutuo da 120.000 euro a tasso fisso della durata originaria di 20 anni sottoscritto nel 2009 la rata passerebbe da 811 euro a 642 euro, con un risparmio complessivo di oltre 20.000 euro. Per lo stesso mutuo, se erogato nel 2013, la rata scenderebbe da 830 euro a 554 euro, con un risparmio di quasi 40.000 euro.
Ancora più elevati i risparmi per mutui di più lunga durata: per un mutuo trentennale del 2016 la rata passerebbe da 462 euro a 405 euro (risparmio di 28.000 euro). Se il mutuo risalisse al pur lontano 2007 la rata andrebbe da 706 euro a 540 euro (risparmio di oltre 55.000 euro). Massimo risparmio per i mutui erogati nel periodo 2012-2013: la rata crollerebbe dai 700 euro originari a circa 470 euro, e il risparmio complessivo supererebbe abbondantemente gli 80.0000 euro.
Si allega il modello del MEF