L’evolversi della situazione epidemiologica, che al momento presenta un incremento dei casi di contagio e dei decessi, ha prodotto la necessità di un nuovo decreto-legge, che si propone di razionalizzare le misure di contrasto e contenimento alla diffusione dell’epidemia, il procedimento e gli strumenti giuridici di loro applicazione, anche in funzione dei rapporti Stato-Regioni, e le sanzioni applicabili.
Dopo i 127 articoli del decreto legge n. 18/2020 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), arrivano dunque i 6 articoli del decreto-legge 19/2020. Con questo decreto 25 marzo n.19 (allegato), sono arrivate oltre alle nuove sanzioni – multe da 400 euro a 3.000 euro per chi non rispetta le misure di contenimento, carcere da 1 a 5 anni per chi non rispetta gli obblighi di quarantena, anche sanzioni come la chiusura fino a 30 giorni per le attività commerciali, il riassunto delle regole spostamenti in Italia, le cose consentite e vietate su tutto il territorio italiano.
Riepilogo decreto 25 marzo 2020
- Limitazione della circolazionedelle persone, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati;
- Sospensione dell’attività, la limitazione dell’ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane;
- Limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all’apertoo in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;
- Sospensione delle cerimonie civili e religiosee la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;
- Possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressionedei servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale;
- Sospensione o chiusura dei servizi educativiper l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore;
- Limitazione o sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
- Limitazione, la sospensione o la chiusura delle attività di somministrazione o consumosul posto di bevande e alimenti, delle fiere, dei mercati e delle attività di e di quelle di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone;
- Limitazione o sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo;
- Possibilità di applicare la modalità di lavoro agilea ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;
- E’ obbligatorio per le attività aperte lo svolgimento del lavoro, previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.
Il decreto, inoltre, disciplina le procedure per l’adozione di tali misure, prevedendo che siano introdotte con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute o dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino una o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale.
In caso di spostamenti per comprovate esigenze lavorative, esigenze di assoluta urgenza e motivi di salute sono da attestare mediante nuova autodichiarazione: modulo autocertificazione Coronavirus aggiornato, al Dpcm 22 marzo e all’Ordinanza Ministero della Salute, nel quale è altresì necessario di essere a conoscenza delle eventuali Ordinanze Regionali (come ad esempio quelle emanate dalla Regione Lombardia, Piemonte, Campania, Emilia Romagna, ecc).
Decreto 25 marzo, in vigore dal 26 marzo 2020 le nuove sanzioni, multe e carcere, quarantena:
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del Coronavirus- Covid-19 sono adottate, sull’intero territorio nazionale, le seguenti sanzioni:
- sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 europer il mancato rispetto delle misure di contenimento. Non si applicano quindi le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.
- sanzione attività commerciali: nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
- carcere da 1 a 5 anni obblighi quarentena:la violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita , a seconda del fatto, sia applicato l’art. 260 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie per il quale lo stesso decreto fissa la sanzione penale nell’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da 500 euro a 5000 euro. Oppure si dispone, se più opportuno, l’applicazione dell’art. 452 del Codice penale: delitti colposi contro la salute pubblica, che dipende dai fatti, la cui sanzione va dalla reclusione da 6 mesi a tre anni fino anche alla reclusione da uno a 5 anni.
Dal 26 Marzo 2020 è necessario esibire il modello di autocertificazione, aggiornato con le disposizioni di cui al decreto 25 marzo 2020.
Modulo per controllo 26 marzo 2020 graficamente corretto