Con la sentenza n. 12851/2020 della Cassazione è stato affermato, che i gazebo in legno, quando non hanno carattere di stabilità e permanenza nel tempo, e risultano di limitate dimensioni, possono rientrare in attività di edilizia libera (dm 2 marzo 2018). Il dispositivo, ha fatto riferimento alla Sentenza del Consiglio di Stato (n. 306/2017):
“Il gazebo, infatti, nella sua configurazione tipica, è una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili. Spesso il gazebo è utilizzato per l’allestimento di eventi all’aperto, anche sul suolo pubblico, e in questi casi è considerata una struttura temporanea. In altri casi il gazebo è realizzato in modo permanente per la migliore fruibilità di spazi aperti come giardini o ampi terrazzi“.
Si evidenzia che l’articolo 53 del dpr 380/2001 riporta che si considerano:
- opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica;
- opere in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle composte di strutture in conglomera-to cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l’effetto statico voluto;
- opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.
Su questi enunciati i Giudici hanno concluso, che il gazebo, in base alle comprovate caratteristiche costruttive acquisite in sede di giudizio, avrebbe potuto configurarsi tra le attività di edilizia libera: per tali motivi il ricorso non è stato accolto.
Si allega la sentenza