L’art. 144 del D.L. Rilancio ha riaperto i termini per la rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili (art. 7 della L. 448/2001) e di partecipazioni in società non quotate (art. 5 della L. 448/2001), introdotta dalla legge finanziaria 2002 e successivamente prorogata nel tempo (da ultimo con i commi 693 e 694 dell’art. 1 della L. 160/2019).

I contribuenti che intendano usufruire di questa possibilità dovranno corrispondere una imposta sostitutiva, la cui aliquota sarà pari all’11% sia per i terreni che per le partecipazioni, qualificate e non (sono quindi confermate le aliquote indicate dal comma 694 dell’art. 1 della L. 160/2019). L’aliquota dell’imposta sostitutiva è applicata sul valore dei beni da rivalutare stabilito attraverso una perizia giurata.

In base alle disposizioni contenute nel D.L. in corso di emanazione i beni rivalutabili sono quelli posseduti alla data del 01/07/2020, mentre il termine ultimo per la redazione ed il giuramento della perizia è stato fissato al 30/09/2020. L’imposta sostitutiva può essere rateizzata in due o tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30/09/2020, con il pagamento, sulle rate successive alla prima, degli interessi nella misura del 3% annuo.

Si allega estratto del D.L.

DL RILANCIO