È stato approvato il Decreto Legislativo n.48/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 2020, che recepisce la direttiva UE 2018/844 in vigore dall’11 Giugno 2020 per l’accelerazione della ristrutturazione economicamente efficiente degli edifici esistenti e l’integrazione delle strategie di ristrutturazione del settore edilizia a lungo termine per favorire la mobilitazione di risorse economiche e la realizzazione di edifici a emissioni zero entro il 2050.
L’art.9 del decreto, quindi, va a modificare l’art.6 del d.lgs. 192/2005, sostituendo integralmente il comma 3 e stabilendo che, nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell’attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari.
In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, scatta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000. La sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà.
Si allega Vademecum