Anche l’Italia ha recepito la direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione al gas Radon, ed ha unificato tutte le direttive europee in materia di radioprotezione. Il decreto, provvede a riordinare e armonizzare la normativa di settore, assicurando il mantenimento delle misure di protezione dei lavoratori e della popolazione più rigorose rispetto alle norme minime stabilite dalla medesima direttiva.
Una delle principali novità del decreto approvato è che l’esperto in interventi di risanamento da radon deve possedere una delle seguenti abilitazioni:
- a) abilitazione all’esercizio della professione di geometra;
b) abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere;
c) abilitazione all’esercizio della professione di architetto;
Oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b) e c) l’esperto in interventi di risanamento da radon deve aver partecipato a corsi specifici di formazione e aggiornamento universitari, di enti pubblici o di associazioni o ordini professionali sulla progettazione, attuazione, gestione e controllo degli interventi correttivi per la riduzione della concentrazione di attività di radon negli edifici della durata di almeno 20 ore.
Sono stati già organizzati Corsi e qualificati tecnici per essere attivi sul territorio in linea al decreto appena licenziato e le materie per formare i tecnici.
I corsi vengono svolti online con i docenti in aula, con i quali affrontare le specifiche attività di rilevamento e di cantiere per le azioni di bonifica richieste. Si fa presente che quasi tutto il territorio italiano è radioattivo e l’Italia è il 9° Paese al mondo più esposto. Il gas radon presente negli edifici rappresenta la seconda causa di morte per cancro del polmone dopo il fumo.
Un’altra novità del decreto riguarda il livello di riferimento previsto di concentrazione, che dovrà essere da ora in avanti inferiore a 300 Bq/m3 sia nei luoghi di lavoro, nelle scuole e nelle abitazioni. L’attuale DECRETO LEGISLATIVO del 26 maggio 2000, n. 241 riferito ai soli luoghi di lavoro, prevedeva una concentrazione massima di 500 Bq/m3.
Per le nuove costruzioni secondo le disposizioni del decreto dal 2024 già in fase di progettazione occorrerà tener conto di un livello di concentrazione sotto i 200 Bq/m3
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