Cosa succede se l’assemblea condominiale non è interessata a realizzare un intervento di isolamento dell’involucro edilizio: il singolo condomino può accedere al Superbonus se provvede autonomamente a ricoprire una parte dell’involucro con il “cappotto termico”? E, il condomino può optare per un isolamento dall’interno e accedere comunque al Superbonus?
La risposta dell’Agenzia delle Entrate arrivata con la risposta n. 408 del 24 settembre 2020 è complessa.
Per rispondere al quesito del contribuente, l’amministrazione finanziaria ricapitola innanzitutto quali condizioni devono verificarsi per poter usufruire dell’agevolazione fiscale per interventi cosiddetti «trainanti» e quali devono verificarsi per accedere agli interventi «trainati».
Accedono a interventi sia «trainanti» che «trainati»:
- gli interventi su parti comuni di edifici residenziali in “condominio”;
- gli interventi su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze;
Accedono esclusivamente ad interventi «trainati»:
- gli interventi su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio;
Inoltre, per usufruire dell’intervento «trainante» relativo all’isolamento termico delle superfici opache attuato su almeno il 25 per cento della superficie disperdente lorda, l’edificio deve essere costituito in condominio.
Tuttavia, il singolo condomino può «accedere – si legge nella risposta all’interpello – alla detrazione del 110 per cento per gli interventi autorizzati dall’assemblea condominiale, che interessano la parte dell’involucro dell’edificio che riguarda la sua unità abitativa. Ciò a condizione che tali interventi interessino l’involucro dell’edificio con una incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata».
Dunque, il cappotto esterno di pertinenza del singolo appartamento, accede al Superbonus se autorizzato dall’assemblea e se rispetta i requisiti relativi alla percentuale di incidenza e al salto energetico, opportunamente dimostrati.
Quanto agli interventi di isolamento realizzati sulle pareti interne dell’unità immobiliare, questi possono godere del Superbonus, in qualità di interventi «trainati», solo nel caso in cui sulle parti comuni del condominio in questione venga effettuato almeno un intervento «trainante».
Si allega la Risposta n.408 del 24 settembre 2020