L’Agenzia delle Entrate rispondendo all’interpello di un libero professionista con un regime forfettario, ha affermato che lo stesso può usufruire delle agevolazioni fiscali del Superbonus 110% salvo il rispetto di tutti i requisiti per la fruizione delle agevolazioni e l’effettuazione degli adempimenti previsti ed esercitare l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura ai sensi dell’articolo 121 del Decreto rilancio.
Condizione essenziale è “che gli interventi che si intendono realizzare rientrino nel Superbonus e che vengano rispettate tutte le altre condizioni previste con riferimento alla applicazione delle agevolazioni , i cui chiarimenti sono stati forniti con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E .“
I lavori descritti dall’istante sono quelli da realizzare sulla propria abitazione inserita in un fabbricato costituito di tre unità immobiliari, riferite a tre diverse proprietà e che sono in programma interventi sia su parti comuni (di ripresa degli intonaci e riordino della facciata), sia su porzioni serventi le singole unità immobiliari (balconi, ringhiere e la c.d. “altana”, su cui si dirà oltre) e quelli di un’altana veneziana, ovvero ” una piattaforma appoggiata a mezzo di pilastrini di sostegno ad una falda obliqua del tetto senza farne parte integrante, ed è costituita da travi e assito in tavole di legno. Non è una coperta né – tantomeno – copre l’edificio: non contribuisce in alcun alla protezione del manufatto sottostante. Non ha funzione di convogliamento delle acque piovane e non ha alcuna funzione isolante. L’unica funzione è quella di offrire un affaccio verso l’esterno. In quanto tale è assimilabile ad un balcone che sta in aggetto alla facciata, ossia ad un elemento architettonico aggiunto. Essendo chiaramente percepibile dal suolo pubblico, l’altana contribuisce senza dubbio al decoro dell’edificio.
L’Agenzia delle Entrate riguardo all’altana veneziana ha precisato che sono ammessi al Bonus Facciate anche gli interventi effettuati sull’”altana veneziana”, cioè su quell’elemento architettonico “assimilabile ad un balcone che sta in aggetto alla facciata, ossia ad un elemento architettonico aggiunto […] chiaramente percepibile dal suolo pubblico” che, dunque, “contribuisce senza dubbio al decoro dell’edificio”.
Si allega la Risposta 543/2020