Con una nota del 14 ottobre 2020 i Vigili del Fuoco evidenziano i provvedimenti contenuti nel decreto Agosto, convertito in legge e in Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020, che riguardano gli adempimenti in materia di antincendio.
I Vigili del Fuoco con il documento rendono nota l’avvenuta pubblicazione in G.U. della legge di conversione del dl n.104/2020, contenente due norme attinenti la prevenzione incendi. Vengono segnalati due articoli di particolare interesse per l’attività di prevenzione incendi:
- il comma 6-bis dell’ art. 32 “Misure per l’edilizia scolastica, per i patti di comunità e per l’adeguamento dell’attività didattica per l’anno scolastico 2020-2021”;
- il comma 2 dell’art. 63-bis “Disposizioni urgenti in materia condominiale. Differimento del termine per adeguamenti antincendio”.
Art. 32 – Nuovi plessi scolastici presi in locazione a causa dell’emergenza
Il comma 6-bis, dell’art. 32, della legge Agosto riporta:
Al fine di consentire il tempestivo e ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021, gli enti di cui all’articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, possono acquisire, anche in locazione, edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche, limitatamente al predetto anno scolastico, anche in carenza delle certificazioni previste dalla vigente disciplina in materia di sicurezza, e i dirigenti scolastici possono acquisirli in uso, in esito a una valutazione congiunta effettuata dagli uffici tecnici dell’ente, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dall’azienda sanitaria locale, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, purché rispettino le norme sulla sicurezza sul lavoro.
In pratica al fine di accelerare la riapertura delle scuole e consentire l’adeguamento degli edifici scolastici alle nuove norme anti-contagio, viene agevolata la locazione di nuovi immobili da adibire temporaneamente ad usi scolastici.
Se normalmente tali locali sarebbero stati oggetto di un lungo iter di verifiche preventive da parte dei vari enti (Asl, Vigili del Fuoco, Comune), il suddetto articolo stabilisce che tali immobili possono essere locati anche senza le regolari certificazioni in materia di sicurezza.
Tuttavia al normale iter tecnico/amministrativo viene sostituita una “valutazione congiunta” effettuata contemporaneamente dai vari Enti.
Art. 63-bis – Proroga adempimenti antincendio nei condomini
Il comma 2, dell’art. 63-bis, della legge Agosto riporta:
È rinviato di sei mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il termine per gli adempimenti e adeguamenti antincendio previsti per il 6 maggio 2020, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b, del decreto del Ministro dell’interno 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2019.
La proroga prevede quindi che entro sei mesi, dal termine dello stato di emergenza (che attualmente è previsto per gennaio 2021) i condomini debbano adeguarsi alle disposizioni antincendio contenute del dm 25 gennaio 2019 (e quindi entro luglio 2021).
Si allega la Circolare del Ministero degli Interni – Vigili del Fuoco