La Circolare del Ministero delle infrastrutture e trasporti e del Ministero della pubblica amministrazione fornisce chiarimenti interpretativi relativamente alle modifiche apportate dall’art. 10 del D.L. 16/07/2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni, convertito L. 11/09/2020, n. 120) al Testo unico edilizia (TUE, D.P.R. 06/06/2001, n. 380), con particolare riferimento agli interventi di demolizione e ricostruzione di immobili tutelati o situati nei centri storici che rientrano nella definizione di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d), dell’art. 3, comma 1, del D.P.R. 380/2001.
In proposito, la Circolare sottolinea che la lett. d) dell’art. 3, comma 1, del D.P.R. 380/2001, per meglio assicurare la tutela degli edifici vincolatiai sensi del D. Leg.vo 42/2004, ora esclude che possano qualificarsi come ristrutturazione edilizia gli interventi comportanti una loro demolizione e ricostruzione nei casi in cui ne sia modificata:
– la sagoma (come previsto nella disciplina previgente),
– ma anche i prospetti,
– il sedime
– e le caratteristiche planivolumetriche e tipologiche.
Sotto tale profilo, il regime degli edifici in questione si atteggia in modo speculare rispetto a quello degli edifici non vincolati, nel senso che ciò che per questi ultimi ricade nella definizione di ristrutturazione comporta invece per i primi l’applicazione del regime delle nuove costruzioni.
Diversamente, per gli edifici ubicati nelle zone omogenee A di cui al D. Min. LL.PP. 02/04/1968, n. 1444e in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale ed ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici ovvero nelle aree comunque di particolare pregio storico o architettonico, la Circolare precisa che l’equiparazione voluta dal legislatore al regime degli edifici vincolati è solo tendenziale, essendo espressamente “fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici“.
Tale inciso:
– fa innanzitutto salva la validità di eventuali disposizioni di leggi regionali, che consentano, anche per le aree in questione, interventi di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione anche con limiti meno stringenti di quelli individuati dall’art. 3 del D.P.R. 380/2001 per gli edifici vincolati ex D. Leg.vo 42/2004;
– consente di ritenere ammissibili anche per gli edifici ubicati in dette zone le variazioni imposte dalla normativa antisismica, energetica, sull’accessibilità etc., ferme restando, come è ovvio, le valutazioni delle Amministrazioni competenti in ordine alla compatibilità degli interventi con il regime eventualmente previsto per i medesimi edifici;
– conferma, altresì, la legittimità delle eventuali previsioni degli strumenti urbanistici (sia generali che attuativi) con cui si consentano, anche per le zone A e assimilate e per i centri storici, interventi di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione entro limiti meno stringenti di quelli ordinariamente stabiliti dalla norma primaria in esame (fermi restando in ogni caso gli ulteriori limiti rivenienti da altre norme del TUE).