Deve essere dichiarata nulla, per lesione del diritto di proprietà dei condomini, la delibera che approva la realizzazione di un cappotto termico nell’edificio condominiale che determina una riduzione della superficie utile, ovvero del piano di calpestio dei balconi e dei terrazzi di alcuni proprietari.

Nel capitolato, infatti, vanno indicate sempre le modifiche da eseguire sui balconi di proprietà per evitare il restringimento degli spazi.

Lo ha deciso il Tribunale di Roma, nella sentenza n. 17997 del 16 dicembre 2020 pronunciandosi sull’impugnazione di alcune delibere inerenti lavori condominiali che, tra l’altro, hanno interessato il risanamento delle facciate e delle coperture condominiali.

I giudici hanno spiegato che, prima di approvare i lavori, è necessario condurre uno studio di fattibilità, dal quale potrebbe emergere che gli spessori del cappotto possono diminuire l’area calpestabile di balconi e spazi comuni, incidendo sulla sfera patrimoniale di alcuni condòmini.

In alcuni casi, per semplificare l’iter dell’approvazione, l’assemblea condominiale può nominare un consiglio ristretto di condòmini, col compito di comparare i preventivi e selezionare le offerte.

Le decisioni del consiglio ristretto, per essere valide e vincolanti per tutti i condòmini devono essere votate e approvate da tutta l’assemblea condominiale.

Cappotto termico in condominio, il caso

Nel caso esaminato dal Tribunale, la decisione di realizzare il cappotto termico è stata dichiarata nulla perché deliberata solo dal consiglio ristretto di condòmini, senza prevedere l’obbligo di sottoporre tale decisione all’assemblea condominiale. A sollevare il caso sono stati alcuni condòmini che sarebbero stati danneggiati dalla realizzazione del cappotto termico. Il cappotto avrebbe infatti creato degli ingombri, riducendo lo spazio dei loro balconi. Il problema degli spessori sarebbe emerso dallo studio di fattibilità, che invece non era stato effettuato perché il consiglio dei condòmini aveva deliberato sulla base di un capitolato precedente, che non prevedeva la realizzazione del cappotto termico, cui erano state aggiunte delle lavorazioni.

SI ALLEGA LA SENTENZA

Trib.-Roma-16-dicembre-2020-n.-17997