Per il tribunale di Sulmona, la convocazione non effettuata alla pec indicata dal condomino all’amministratore è irregolare

A rischio l’assemblea condominiale convocata via mail. Se il condomino, infatti, riceve la convocazione ad un indirizzo di posta diverso da quello pec indicato all’amministratore, può chiedere l’annullamento della delibera adottata. È quanto ha stabilito il tribunale di Sulmona, nella sentenza n. 243/2020, accogliendo il ricorso di una condomina.

La vicenda

La donna conveniva in giudizio il condominio chiedendo di dichiarare la nullità e/o annullare la delibera con cui veniva approvato il bilancio preventivo. La ricorrente deduceva diverse irregolarità tra cui l’omessa convocazione della stessa che aveva espressamente richiesto di ricevere le comunicazioni del condominio sulla pec segnalata formalmente all’amministratore.

Dal canto suo, il condominio si costituiva eccependo tra l’altro che la convocazione dell’assemblea era avvenuta regolarmente con l’utilizzo della mail sempre impiegata per precedenti convocazioni.

Per il giudice abruzzese, però, la donna ha ragione.

La decisione

Deve osservarsi, premette infatti il tribunale, “che risulta fondato il motivo di impugnazione della delibera laddove l’attrice evidenzia un’erronea convocazione a mezzo di indirizzo mail diverso da quello pec espressamente indicato ufficialmente all’allora amministratore” per ricevere tutte le comunicazioni inerenti il condominio e personali.

La mancata comunicazione a taluno dei condomini dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale, pertanto afferma il giudice, “in quanto vizio procedimentale, comporta l’annullabilità della delibera condominiale; ne consegue che la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetta, ai sensi degli artt. 1441 e 1324 cc unicamente al singolo avente diritto pretermesso”.

Cosa dice la legge

A tal proposito, prosegue la sentenza, “va osservato che la mancata tempestiva convocazione di un condomino, ai sensi dell’art. 66 disp. Att. c.c. integra un vizio di costituzione dell’assemblea che è idoneo, di per sé, a portare all’annullamento della delibera in quella sede approvata. Trattasi, invero, di vizio formale inerente il procedimento di formazione della volontà dell’ente di gestione, costituente valido motivo di impugnazione, a prescindere da ogni ulteriore interesse del condomino che contesta la delibera”.

Per cui, senza necessità di esaminare le altre motivazioni di doglianza in base al principio della ragione più liquida, il tribunale ha annullato la delibera per l’invalida convocazione dell’attrice e condannato il condominio al pagamento delle spese processuali.

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Sentenza Tribunale Sulmona-243-2020