Con la Sentenza Sez. Un. N. 23902/2020, è stato stabilito che un’area, prima edificabile e poi assoggettata ad un vincolo di inedificabilità assoluta, non è da considerare edificabile ai fini ICI ove inserita in un programma attributivo di un diritto edificatorio compensativo, dal momento che quest’ultimo non ha natura reale, non inerisce al terreno, non costituisce una sua qualità intrinseca ed è trasferibile separatamente da esso.
Sentenza-del-21_12_2020-n.-4168-Comm.-Trib.-Reg.-per-il-Lazio