Gli adempimenti da eseguire nel caso di risoluzione consensuale del contratto di locazione sono diversi a seconda che la volontà di recedere sia del conduttore o del locatore.

In genere il conduttore può recedere in qualsiasi momento, seguendo quanto disposto dalle clausole contrattuali o per un grave motivo come previsto dall’art. 3 della Legge 434/98, purché sia inviata una comunicazione al locatore, mediante raccomandata A/R, almeno sei mesi prima di recedere.

Se il conduttore non rispetta questo termine, è chiamato a risarcire il locatore del danno cagionato e corrispondere ben sei mensilità equivalenti al periodo di mancato preavviso.

Anche il locatore può recedere dal contratto di locazione anticipatamente, rispettando anch’egli il termine dei sei mesi di preavviso dalla scadenza che aumenta a dodici mesi in caso di locazioni ad uso non abitativo.

L’art. 3 comma 1 della Legge 481/98 stabilisce dei casi perentori in cui il locatore può chiedere la risoluzione anticipata:

  • destinazione dell’immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio;
  • destinazione dell’immobile all’esercizio di attività dirette a perseguire finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali culturali o di culto;
  • se il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero e idoneo nello stesso comune;
  • quando l’immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che deve essere ricostruito e la presenza del conduttore intralcia i lavori;
  • quando il conduttore non occupi continuativamente l’immobile senza giustificato motivo;
  • quando il locatore intende vendere l’immobile a terzi (in tal caso il conduttore ha diritto di prelazione).

La forma da adottare per la risoluzione consensuale di un contratto di locazione non è sottoposta a particolari vincoli formali, ma necessita della forma scritta.

 

Si allega il fac-simile del modello per la risoluzione consensuale di un contratto di locazione

CONTRATTO_FAC_SIMILE