Via libera definitivo dall’Assemblea del Senato ieri al disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge cd. “Milleproroghe” n. 183/2020, senza modifiche rispetto alla versione approvata dalla Camera il 24 febbraio.
Tra le principali disposizioni di interesse per il comparto delle costruzioni contenute nel provvedimento, si evidenziano le seguenti:
– proroga al 31 dicembre 2022 del termine di adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici e ad asili nido alla normativa antincendio
– proroga al 31 dicembre 2021 della sospensione dei termini prevista, di cui all’art. 24 del Dl 23/2020, nell’ambito della disciplina volta ad agevolare l’acquisto della c.d. “prima casa”
-modifica della disciplina recata dall’art. 8, comma 4, lettera a), del D.L. Semplificazioni (n. 76/2020) inerente la disciplina degli stati di avanzamento dei lavori (SAL)
-proroga di alcuni termini riferiti all’articolo 1 del decreto-legge n. 32 del 2019, recante modifiche al Codice dei contratti pubblici
-proroga, limitatamente al 2021, dei termini di cui all’art. 30, c. 14-bis, del DL 34/2019, in materia di contributi ai Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, per potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile
-proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 dei termini entro i quali, nei territori dell’Italia centrale colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, è possibile utilizzare le procedure derogatorie previste per il deposito temporaneo delle macerie derivanti da tali eventi sismici e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione, nonché per il trattamento e il deposito dei materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione di strutture abitative di emergenza o altre opere provvisionali connesse all’emergenza in corso nei territori in questione
-sempre nei territoti colpiti dal sisma, affidamento diretto di lavori, servizi e forniture (ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione) in deroga alle norme del Codice dei contratti pubblici, per importi inferiori a 150.000 euro, fino al completamento delle previste attività di ricostruzione
-estensione agli anni 2021 e 2022 della possibilità di cui all’art. 1,c.986, L.145/2018 di escludere gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o inagibili in seguito a calamità naturali dal calcolo del patrimonio immobiliare ai fini dell’accertamento dell’indicatore della situazione patrimoniale (Isee)
– incremento di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 delle risorse destinate all’erogazione dei contributi per interventi su edifici danneggiati dagli eventi sismici in questione e già interessati da precedenti eventi sismici.
Si allega la copia del Testo approvato dal Senato