La Corte di Cassazione con la sentenza n. 1263 del 21 gennaio 2021, ha stabilito che per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati è prevista una riduzione IMU del 50% applicabile limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni. Secondo le attuali disposizioni normative vigenti in materia di Imu (articolo 1, comma 747, legge n. 160/2019), pressoché identiche a quelle della vecchia Ici, le condizioni inagibilità o inabitabilità del fabbricato devono essere accertate dall’ufficio tecnico comunale con una perizia di un tecnico a carico del proprietario. Ma esiste sempre la possibilità per quest’ultimo di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al dpr 28 dicembre 2000, n. 445 nella quale si attesti l’impossibilità di utilizzare l’immobile.
Si allega inserto speciale con fac-simile esenzione e copia Sentenza