L’art. 1, comma 42, della L. 27/12/2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) dispone che, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l’anno 2021, di 250 milioni di euro per l’anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.
Il Decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 21/01/2021, pubblicato nella G.U. del 06/03/2021, n. 56, definisce, in prima applicazione e in via sperimentale per il triennio 2021-2023, i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana.
Possono richiedere i contributi:
– i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, non capoluogo di provincia;
– i comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana.
I contributi sono concessi per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici anche ricompresi nell’elenco delle opere incompiute, volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione, degrado sociale e a migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale attraverso interventi di:
– manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico;
– miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale;
– mobilità sostenibile.
Il finanziamento degli interventi può essere finalizzato, oltre che per la realizzazione dell’opera, anche per le relative spese di progettazione esecutiva qualora siano comprese nel quadro economico dell’opera che si intende realizzare.
I comuni sono tenuti a presentare le istanze per la concessione dei contributi entro il 04/06/2021.
Il modello di presentazione della domanda informatizzato verrà approvato con successivo Decreto.