E’ stato pubblicato in G.U. n. 67 del 18 marzo 2021, il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, il quale dà attuazione all’art. 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, in vigore dal 3 aprile 2021.

Particolare riguardo va rivolto all’art.4, per l’ammodernamento e la costruzione di impianti sportivi, con particolare attenzione alla sicurezza, nonché tutti gli interventi necessari per riqualificare le infrastrutture sportive. Si dovrà predisporre un documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a valere quale progetto di fattibilità tecnica ed economica, (articolo 23, commi 5 e 5-bis del medesimo decreto), corredato di un piano economico-finanziario, con il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività.

Il documento di fattibilità delle alternative progettuali

  • può comprendere la costruzione di immobili con destinazioni d’uso diverse da quella sportiva, che siano complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell’impianto sportivo, con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale;
  • può inoltre prevedere il pieno esaurimento a fini commerciali, turistici, educativi e ricreativi di tutte le aree di pertinenza dell’impianto in tutti i giorni della settimana.

Nel caso di intervento su impianto preesistente da dismettere, il documento di fattibilità può

  • prevederne la demolizione e ricostruzione, anche con volumetria e sagoma diverse;
  • può contemplare il riconoscimento di un prezzo, il rilascio di garanzie, misure di sostegno da parte del comune o di altre amministrazioni o enti pubblici, la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto su di essi, ovvero la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto di altri immobili di proprietà della pubblica amministrazione, nonché il trasferimento della proprietà degli stessi all’associazione o alla società sportiva dilettantistica o professionistica utilizzatrice dell’impianto in via prevalente, nel rispetto delle previsioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il decreto 38/2021 anticipa:

  • un prossimo decreto di riordino e aggiornamento delle norme in materia di ordine e sicurezza pubblica nonché di prevenzione incendi e sicurezza antincendio.
  • un ulteriore decreto da adottarsi entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, che costituisca regolamento unico delle norme tecniche di sicurezza per la costruzione, la modificazione, l’accessibilità e l’esercizio degli impianti sportivi.

Si allega il decreto

dlgs-38-2021-impianti-sportivi