Per la giurisprudenza, nel caso in cui la delibera posta a fondamento di una pretesa creditoria del condominio viene sostituita, il decreto ingiuntivo va revocato
Se la delibera assembleare, quale titolo che ha legittimato il condominio ad agire per recuperare un proprio credito, viene sostituita, viene a mancare il fondamento stesso della pretesa. Questo quanto si ricava dalla giurisprudenza prevalente di legittimità e di merito.
Come funziona il recupero del credito condominiale
Innanzitutto, chiariamo come funziona il recupero del credito condominiale.
In materia, le norme di riferimento sono l’art. 1129, 9° comma c.c., e l’art. 63 disp. att. c.c.
Secondo la prima, l’amministratore (a meno che non sia stato espressamente dispensato dall’assemblea) è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligatori entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell’art. 63, 1° comma, disp. Att. c.c.
Per tale ultima norma, inoltre, l’amministratore, al fine di riscuotere i contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, senza bisogno di autorizzazione di questa, “può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi”.
Che succede se la delibera viene sostituita?
Riepilogato dunque il quadro normativo di riferimento, vediamo cosa succede se nel corso di tale procedura la delibera viene sostituita.
Secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, “la delibera di approvazione dello stato di ripartizione delle spese, sulla cui base l’amministratore può ottenere ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva, giusta l’art. 63 disp. att. c.c., deve necessariamente precedere la proposizione del ricorso ex art. 633 c.p.c., sicché, ove nella pendenza del giudizio di opposizione, detta delibera sia sostituita con altra, adottata ai sensi dell’art. 2377, attuale ultimo comma, c.c., la sanatoria che ne discende consegue non già ad una convalida, con effetti retroattivi, dell’originaria deliberazione ma ad una rinnovazione di questa, inidonea – per ciò stesso – ad essere sottesa a quel decreto ingiuntivo, siccome formalmente assunta successivamente alla sua pronunzia (cfr. ex multis, Cass. n. 24957/2016; Corte d’Appello Palermo n. 337/2021).
Ergo, la delibera adottata successivamente non va a sanare la precedente ma la sostituisce. Per cui, il decreto ingiuntivo non può che essere revocato e un’eventuale pretesa del condominio dovrà fondarsi sulla base dell’instaurazione di un nuovo procedimento e sull’adozione di una nuova delibera.