L’Agenzia delle Entrate in merito ai limiti di spesa relativi al Superbonus ha cambiato orientamento sui requisiti per ottenere la detrazione, con la risposta 397/2021 ha parzialmente rettificato quanto affermato lo scorso aprile con la risposta 231/2021.
IL CASO. Si è rivolto all’Agenzia delle Entrate il proprietario di un fabbricato composto da 6 unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo così organizzate:
– 2 appartamenti (1 in classe A/3, 1 in classe A/4);
– 1 locale ad uso autorimessa (classe C/6) e 1 locale a uso magazzino/deposito (classe C/2), entrambi di pertinenza dell’appartamento A/3;
– altri 2 locali ad uso magazzino/deposito (classe C/2).
Le volontà del proprietario erano quelle di realizzare, su tutto l’edificio, interventi di miglioramento sismico con consolidamento e/o rifacimento della copertura, dei solai, sottofondazioni e eventuali rinforzi sulle murature e ha chiesto all’Agenzia se e in quale misura potesse usufruire del Superbonus.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, che si può ottenere il Superbonus per i lavori antisismici anche se le unità immobiliari componenti l’edificio non sono funzionalmente indipendenti e non dispongono di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
L’Agenzia si è conformata al parere reso a febbraio dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Il CSLP ha affermato che, dovendo l’intervento di riduzione del rischio sismico analizzare necessariamente l’intera struttura, non è necessario verificare tali caratteristiche delle unità immobiliari.
Dal momento che l’edificio oggetto del caso è composto da unità immobiliari residenziali e unità ad uso diverso, bisogna poi verificare che la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza sia superiore al 50%. Se fosse inferiore, l’edificio non avrebbe diritto all’agevolazione.
Per quanto riguarda il numero delle unità immobiliari presenti nell’edificio, l’Agenzia ha ricordato che un unico proprietario (o più persone fisiche comproprietarie) può ottenere il superbonus su un massimo di 4 unità immobiliari distintamente accatastate.
Come spiegato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in un’interrogazione in Commissione Finanze della Camera, le pertinenze non devono essere conteggiate, anche se distintamente accatastate. Questo significa che l’edificio rientra nei limiti previsti dalla normativa anche se composto da 6 unità immobiliari appartenenti ad un unico proprietario.
Sulla base di queste considerazioni, l’Agenzia ha concluso che il richiedente ha diritto al Superbonus.
I LIMITI DI SPESA DEL SISMABONUS
Facendo riferimento alle spiegazioni fornite dal Mef, l’Agenzia ha reso noto, che per la determinazione dei limiti di spesa ammessi al Superbonus, occorre tener conto del numero di tutte le unità immobiliari di cui l’edificio è composto, incluse le pertinenze.
Nel caso esaminato, il tetto di spesa del Superbonus per i lavori antisismici (trainanti) è pari a 96mila euro moltiplicato per le 6 unità immobiliari componenti il fabbricato. È invece esclusa la possibilità di ottenere il Superbonus per gli interventi “trainati” realizzati sulle singole unità immobiliari non residenziali.
L’AGENZIA CAMBIA ROTTA PER I LIMITI DI SPESA
Con la risposta 231/2021, l’Agenzia aveva affermato che, dopo aver verificato che le unità immobiliari fossero funzionalmente indipendenti e dotate di accesso autonomo, il tetto di spesa dovesse essere calcolato con riferimento alle sole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze unitariamente considerate, escludendo le unità immobiliari a destinazione diversa.
L’Agenzia si è ora adeguata alle interpretazioni date dal Mef e dal CSLP.
Risposta all’interpello n. 397 del 9 giugno 2021 (1)