Il Bonus Facciate è una detrazione fiscale (Irpef) del 90% per chi effettua lavori di rifacimento della parte esterna di un edificio

 

Il Bonus prevede una detrazione del 90% delle spese sostenute per i lavori relativi alla facciata: ma solo per le aree più abitate (le cosiddette «zone omogenee» A e B), e solo per facciate esterne o per facciate interne visibili dall’esterno o da spazio pubblico. Si tratta di una detrazione a vantaggio dei soggetti IRES e soggetti IRPEF e non presenta limiti di capienza di spesa, né per tipologia di lavorazione, né per numero di unità immobiliare. Gli edifici oggetto degli interventi possono essere strumentali all’attività d’impresa, oppure beni patrimonio e beni merce. Per i pagamenti, sono ammessi sia i bonifici per le ristrutturazioni edilizia, sia quelli per il risparmio energetico. Il bonus facciate interessa tutto quanto rappresenta la facciata di un edificio ad eccezione degli infissi.

Il rifacimento dei balconi rientra integralmente nel bonus facciate: spetta inoltre anche per le spese sostenute per il rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone e per la sostituzione dei pannelli in vetro che costituiscono le pareti perimetrali del balcone, trattandosi di elementi costitutivi del balcone stesso. Il bonus facciate spetta, altresì per le spese sostenute per la ritinteggiatura delle intelaiature metalliche che sostengono i pannelli di vetro perimetrali del balcone nonché per la tinteggiatura e stuccatura della parete inferiore del balcone, trattandosi di opere accessorie e di completamento dell’intervento nel suo insieme.

La legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) ha poi prorogato il bonus facciate anche alle spese 2021 ed ora si auspica in una ulteriore proroga per i prossimi anni. Il beneficio, si sostanzia in una detrazione IRPEF da godere in 10 quote annuali di pari importo e a differenza degli altri bonus casa (bonus 110, bonus ristrutturazione, ecobonus, ecc.) non prevede limiti massimi di spesa.

Oltre alla proroga alle spese 2021, la guida aggiornata dell’Agenzia delle Entrate sul bonus facciate recepisce anche la novità introdotta con l’art. 121 del decreto Rilancio. In dettaglio la disposizione normativa stabilisce che anche per il bonus facciate, limitatamente alle spese 2020 e 2021, il beneficiario può optare in luogo della detrazione fiscale, per:

  • lo sconto in fattura da parte della stessa impresa che esegue i lavori, la quale poi recupera l’importo nella forma del credito d’imposta da poter utilizzare in compensazione o da poter cedere a terzi (inclusi istituti di credito e finanziari)
  • la cessione del credito a terzi, inclusa l’impresa che esegue i lavori ed inclusi istituti di credito e finanziari. Il cessionario (ossia chi riceve il credito) può utilizzarlo in compensazione oppure cederlo ulteriormente.

Con riferimento alla cessione del credito si precisa che la cessione è ammessa anche per le sole rate residue (ad esempio è ammesso che la prima quota del bonus facciate si goda come detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi e poi si proceda alla cessione delle altre 9 quote residue).

In allegato la GUIDA

Guida_Bonus_Facciate_luglio_2021