In commissione Bilancio della Camera è stata presentata l’interrogazione (allegata) a risposta in commissione 5-06630, con la quale si chiede al Ministero dell’Economia e delle Finanze di fornire dei chiarimenti su alcune casistiche applicative del Superbonus 110%, al fine di agevolare i contribuenti interessati, a tale scopo anche aggiornando sul sito dell’Agenzia delle entrate le informative rilasciate nella sezione dedicata alle faq.

Secondo gli interroganti vi sarebbero alcuni aspetti della normativa che necessitano di ulteriori chiarimenti al fine di rendere più agevole l’applicazione del Superbonus 110% ed evitare possibili richieste di restituzione dell’indebita fruizione da parte dell’Amministrazione finanziaria.

In particolare, il comma 10 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio prevede che le persone fisiche aventi diritto possono beneficiare delle detrazioni Superbonus per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio; appare necessario chiarire se, in caso di demolizione e ricostruzione di un immobile, un soggetto proprietario al 50 per cento che ha già utilizzato l’agevolazione del Superbonus per la riqualificazione energetica di altri due immobili, possa aver comunque diritto all’agevolazione per la riqualificazione energetica di un ulteriore immobile ovvero se l’altro proprietario al 50 per cento possa comunque cumulare l’agevolazione, al fine di non perdere la possibilità di fruire del beneficio.

Dal 1° gennaio 2021 è possibile usufruire del Superbonus anche per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche; in particolare, la lettera d) del comma 66 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante la legge di bilancio 2021, sancisce che l’agevolazione è applicabile anche agli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni; la citata lettera e) prevede che gli interventi agevolabili debbano avere come oggetto gli ascensori e i montacarichi, ma andrebbe tuttavia chiarito che i montascale sono comunque equiparati agli ascensori ai fini dell’applicazione della detrazione.

Andrebbe altresì chiarita la possibilità di accedere al beneficio del Superbonus, senza che l’Agenzia delle entrate revochi il credito d’imposta, per un condominio provvisto di concessione edilizia e di titolo abitativo, costruito in difformità dal progetto originario, insanabile da un punto di vista urbanistico, ma reso alienabile con il ravvedimento dei condomini dopo aver pagato la relativa sanzione prevista dal comune di appartenenza (come previsto dall’articolo 206-bis della legge regione Toscana n. 65 del 2014 recante la sanzione pecuniaria pari al doppio del costo di produzione stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392).

Sarebbe altresì utile chiarire se nei massimali di spesa previsti per i pannelli solari possano essere ricomprese anche le sonde geotermiche.

Allegato l’atto di interrogazione alla Camera

Atto Camera-interrogazione-Superbonus-commissione-5-06630