I versamenti effettuati sul conto corrente bancario intestato al lavoratore autonomo oppure ai suoi stretti familiari si presumono come ricavi conseguiti nell’esercizio dell’attività libero professionale a meno che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni che hanno concorso a formare il suo reddito imponibile oppure fornisca la prova analitica dell’estraneità di dette movimentazioni all’esercizio della sua attività professionale.
Lo afferma la Cassazione nell’ordinanza n. 32427 dell’11 dicembre 2019 (allegata), con riferimento a un avviso di accertamento di maggior reddito, osservando che l’articolo 32 del Dpr 600/1973, dispone una presunzione legale, con riferimento ai versamenti effettuati sul conto corrente del lavoratore autonomo.