E’ possibile portare in detrazione con il bonus facciate le spese sostenute nel 2021 per interventi da realizzare nel 2022.

La Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate della Liguria con la risposta n. 903 -521 / 2021 ad un interpello presentato da un condominio, in merito a dei lavori di restauro delle facciate con agevolazione “bonus facciate” e “cessione credito”, aveva chiarito che qualora il pagamento avvenga entro il 31/12/2021 i condomini hanno diritto al bonus e l’impresa potrà continuare i lavori anche successivamente al termine stesso.

Condizione necessaria è che il pagamento da parte del medesimo condominio ai soggetti esecutori dei lavori, della quota del 10% del corrispettivo che residua dopo l’applicazione dello sconto in fattura, avvenga entro il 31 dicembre 2021.

Inoltre il Ministero dell’Economia e Finanze ha chiarito che nel caso del bonus facciate l’opzione dello sconto in fattura può essere esercitata indipendentemente dai SAL, ossia anche se i lavori vengono realizzati in un secondo momento.

Il contribuente, quindi, non è obbligato ad esercitare l’opzione in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori ma, condizione necessaria affinché non ci sia la revoca dell’agevolazione e nelle relative sanzioni è che i lavori devono essere effettivamente realizzati.

Quanto detto non vale per il Superbonus; per detta detrazione, infatti, i SAL non possono essere più di 2 e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento stesso.

Si allega il documento del MEF

Interrogazione_5-06751